Con la legge numero 219 (approvata il 27 novembre 2012 e pubblicata il 10 dicembre 2012), non c'è più distinzione tra figli naturali e figli legittimi, in altri termini non è più possibile distinguere i figli in base allo status giuridico dei genitori (siano questi sposati o meno). L'innovazione è talmente ampia (rispetto l'impostazione del codice civile del 1942) che il legislatore ha dovuto, da un lato, prevedere una norma generica che impone di sostituire alle parole figli naturali e figli legittimi la locuzione «figli», dall'altro, ha dovuto rinviare ad una futura modifica l'adeguamento di altre parti del codice (esempio, successioni mortis causa). Il legislatore non si è dimenticato dei figli adottivi, ma ha dovuto rinviare la modifica delle norme sui figli adottivi ad un'ulteriore legge.
Queste innovazioni fanno comprendere che il codice civile del 1942 (figlio di una diversa sensibilità) prevedeva una netta distinzione tra filgi naturali intendendosi per tali i figli nati fuori dal matrimonio, (rientrano nella nozione di figli nati fuori dal matrominio sia i figli nati da due genitori non sposati sia i figli nati da genitori già sposati ma con altri soggetti) e figli legittimi (intendendosi con tale espressione i figli nati da genitori sposati). Ora non è più possibile distinguere i figli in base alla posizione dei genitori.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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