Economia

«Irap, prevediamo un’ondata di ricorsi»

Intervista a Moretti (Fondazione Pacioli)

Come valutate la situazione ?
«Purtroppo, siamo ancora in una drammatica incertezza, a cominciare dal quadro normativo di riferimento. Se da un lato, infatti, il decreto Irap del governo sembra aver in gran parte raggiunto lo scopo che si prefiggeva, quello cioè, di limitare al massimo i danni per l'erario sul fronte del gettito, d'altro canto il boom di istanze di rimborso e il conseguente contenzioso che sembra profilarsi dimostrano come quello stesso decreto abbia lasciato irrisolti troppi problemi».
È un giudizio severo.
«Crediamo si debba dire che il governo è intervenuto su aspetti della disciplina Irap in modo non condivisibile. Anziché rendere più equo il tributo, come aveva ripetutamente annunciato, si è limitato ad inasprirlo per far cassa. Ma c’è anche un altro aspetto, che non esitiamo a definire ingiusto».
Di che cosa si tratta?
«Mi riferisco alla sospensione del metodo previsionale per il versamento dell’acconto Irap per il periodo d’imposta 2005. Il contribuente è cioè costretto a versare a titolo di acconto un importo commisurato obbligatoriamente all’imposta dell’anno passato, indipendentemente da qualsiasi previsione sull’andamento di quest’anno, salvo poi vantare un credito nei confronti dello Stato. Un vero e proprio prestito forzoso, di cui denunciamo l’infondatezza costituzionale in termini di capacità contributiva. Spero che la promessa di una marcia indietro fatta dal sottosegretario Molgora sia mantenuta e che quanti pagano oggi con il previsionale non incorreranno in sanzioni, come previsto dallo Statuto del contribuente in una situazione di cosiddetta “obiettiva incertezza” come questa».
D’altra parte, l’Irap è anche nel mirino della giustizia comunitaria.
«Proprio a questo proposito, non condividiamo affatto la grave modifica allo statuto del contribuente che il decreto introduce.

È previsto infatti che l’attesa della decisione del giudice comunitario che potrebbe addirittura abolire completamente il tributo non sia considerata causa di “obiettiva incertezza”, cosicché i contribuenti che nel dubbio non verseranno, non beneficeranno né dell’attenuazione, come previsto dall’istituto del ravvedimento operoso, né della totale sospensione delle sanzioni come invece oggi garantirebbe lo statuto dei contribuenti».

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