Claudio De Carli
da Milano
La Corte di giustizia europea ha confermato il diritto ad una compensazione, intesa come indennizzo, rimborso del biglietto, imbarco su volo alternativo o assistenza, per i passeggeri aerei vittime di overbooking, annullamento o ritardo del volo. Per i giudici europei il regolamento comunitario in merito, in vigore dal 17 febbraio 2005, è valido. In sostanza la Corte europea ha ribadito una regola che non fa distinzioni fra compagnie che compiono canonici voli di linea e low cost. Queste ultime, e cioè quelle che applicano tariffe scontate, si erano lamentate a fronte di troppe richieste di risarcimento dei passeggeri, sostenendo che è noto, e i passeggeri ne sono a perfetta conoscenza, che laccettazione del pacchetto del viaggio stabilisce non sia contemplato il rimborso del biglietto in caso di overbooking, e cioè volo completo, o altre cause. Insomma sarebbe un rischio ampiamente accettato dal passeggero nel momento in cui accetta le condizioni di volo. Non solo: non è contemplata nessuna riprotezione su altri voli. Infatti la questione è stata sollevata per la causa introdotta dallassociazione internazionale del trasporto aereo e da quella delle compagnie a basso costo contro il ministero dei Trasporti britannico che a sua volta si è rivolto alla corte di giustizia del Regno Unito.
Sulla carta dei diritti del passeggero sono anche segnalati in modo esauriente le cifre del diritto a una compensazione pecuniaria. Nellarticolo 7 si legge che per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri il rimborso previsto è di 250 euro, 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1500 chilometri e fino a 3.500. Per tutte le altre tratte il rimborso previsto è di 600 euro. Sulla carta dei diritti del passeggero, che fa capo alla gazzetta ufficiale dellUnione europea, viene specificato anche come calcolare la distanza e il ritardo sullorario di imbarco.
In realtà molti passeggeri lamentano i ritardi nei rimborsi, quando peraltro riescono ad ottenerli, e soprattutto lesigua cifra, in genere non superiore ai cento euro. E non è tutto.
Di questo aspetto rimangono inquietanti punti interrogativi che non dipanano completamente la questione e di cui occorre ancora stabilire regole precise. Di certo la precisazione della Corte europea chiamata a rispondere in merito alle compagnie a basso costo, ribadisce un paletto ben fisso sui diritti dei passeggeri.
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