Dinnanzi alla decisione della Provincia di Parma di vietare senza alcuna base giuridica luso dei richiami vivi, legittimamente previsti dalla normativa nazionale e dalla direttiva «Uccelli» nonché da altre disposizioni comunitarie, lAssociazione libera caccia, in via durgenza, ha ricorso richiedendo la sospensiva al Tar Molise che ha accolto listanza cautelare precisando che senza voler esaminare la sussistenza delleffettiva competenza in capo alla Provincia relativa alle modalità di esercizio venatorio, detta restrizione non pare adeguatamente giustificata, anche alla luce della normativa comunitaria vigente in materia.
Per queste considerazioni veniva accolta la domanda incidentale di sospensione. Se esaminiamo, invece, la decisione del Tar Emilia Romagna, sede di Parma, città ove è ospitata la sede nazionale della Lipu, ci accorgiamo della mancanza di alcun riferimento del provvedimento di non accoglimento dellistanza cautelare di sospensione proposta dalla Federcaccia, laddove si precisa che la misura imposta dalla Provincia, ampiamente giustificata dalle condizioni di vita degli uccelli in cattività, sembra riconducibile al divieto parziale di esercizio di caccia.
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