Lavoro, mansioni superiori e possibili promozioni: che cosa dice la legge?

di Marco De Bellis*

La legge, all'articolo 2103 del Codice civile, riconosce il diritto del dipendente di essere inquadrato nella categoria corrispondente alle eventuali mansioni superiori cui fosse stato addetto dal proprio datore di lavoro. In linea generale, l'assegnazione alle mansioni superiori di un dipendente è ammessa - senza conseguenze - solo per un periodo di tempo fissato dai contratti collettivi (e comunque non superiore a tre mesi) e comporta per il dipendente unicamente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente.
Il lavoratore può, altresì, essere assegnato a mansioni superiori, qualora l'azienda abbia la necessità di coprire la posizione di un altro lavoratore assente, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro (a esempio, nel caso di infortunio, malattia e gravidanza del dipendente assente).
Al di fuori di questi casi, qualora un dipendente svolga delle mansioni corrispondenti a una categoria superiore rispetto a quella ricoperta per un periodo di oltre tre mesi (o per l'eventuale periodo inferiore previsto dal contratto collettivo), questi matura il diritto a ottenere il superiore inquadramento e a svolgere in via definitiva le nuove mansioni.
Si tratta, in sostanza, di una promozione automatica che può avvenire, o spontaneamente da parte del datore di lavoro, o attraverso una sentenza del giudice emessa a seguito di procedimento iniziato dal dipendente.


Va peraltro aggiunto che, lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, deve essere piena: cioè comportare anche l'assunzione dell'autonomia e delle responsabilità proprie della qualifica stessa. Si tratta di un'indagine da effettuare caso per caso, la cui soluzione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
*Avvocato del Foro di Milano

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