Il Consiglio regionale ha approvato allunanimità la legge sullAgriturismo. Nel testo viene operata la distinzione tra agriturismo e turismo rurale. «È una legge importante - ha detto lassessore allAgricoltura della Regione Daniela Valentini in sede di replica prima del voto dellassemblea - che segna una svolta nel rilancio del settore agricolo e agroalimentare e per la riqualificazione dei territori. Sarà una legge che darà lavoro, occupazione e farà economia in un settore strategico per il Lazio».
Larticolo 2 della legge stabilisce che «per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli e associati, attraverso lutilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto allattività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse». Larticolo 3, invece, definisce lattività di turismo rurale: «Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale, costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza e alla valorizzazione dellagricoltura locale, nonché relative allospitalità, alla ristorazione e al tempo libero». Le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a «tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dellambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso lincremento del reddito aziendale e il miglioramento della qualità di vita; recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; sostenere e incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità; promuovere la cultura rurale e leducazione alimentare; favorire lo sviluppo agricolo e forestale». La legge stabilisce poi le funzioni e i compiti amministrativi della Regione, che adotterà un piano agrituristico regionale ai fini di definire le zone di prevalente interesse agrituristico, le linee di sviluppo del settore, le azioni di sostegno allagriturismo, gli interventi e le risorse finanziarie. Nel regolamento regionale saranno stabiliti i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate allagriturismo e al turismo rurale, la disciplina relativa allattività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per lattività agrituristica, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale, i criteri e le modalità per ladozione della mappa della ruralità regionale. La legge prevede anche la concessione di contributi per le iniziative a favore del turismo rurale.
«Con questa legge - commenta il presidente del Consiglio regionale Massimo Pineschi - si dota la Regione di uno strumento importante che riguarda due temi programmatici forti come lagricoltura e il turismo».
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