«Legittimo impedimento in linea con la Consulta»

Roma Che cosa pensano i magistrati della proposta di legge sul «legittimo impedimento», firmata da due parlamentari del Pdl? Per ora ci sono state solo reazioni politiche, ma le toghe hanno taciuto. L’idea della proposta di legge è della deputata di Bolzano Micaela Biancofiore e il testo è stato poi firmato da Isabella Bertolini. Così, abbiamo cercato il procuratore capo di Bolzano, Guido Rispoli, per avere il suo parere.
Dottor Rispoli, che cosa pensa di questa proposta di legge, vicina anche al suggerimento del leader dell’Udc Casini?
«Mi sembra che meriti di essere analizzata con attenzione, soprattutto perché si pone nel solco di due precedenti pronunce della Corte costituzionale».
Si riferisce a quella che ha bocciato il Lodo Alfano, indicando proprio la strada del «legittimo impedimento»?
«A quella, ma prima ancora alla sentenza che nel 2004 sancì l’incostituzionalità del Lodo Schifani. In quell’occasione la Consulta riconobbe che vi è un “apprezzabile interesse” della collettività alla protezione del “sereno svolgimento di rilevanti funzioni connesse alle cariche in questione”. Viene quindi ritenuto di apprezzabile interesse non solo lo svolgimento di queste funzioni ma anche che possano essere svolte in modo sereno».
E che cosa c’è di rilevante nella seconda sentenza di cui parla?
«In quella sul Lodo Alfano l’Alta corte è andata oltre, dando indicazioni preziose. Ha parlato proprio del legittimo impedimento a comparire nelle udienze come strumento processuale che l’imputato ha diritto di utilizzare per tutelare i propri impegni istituzionali. Ha anche precisato che è un istituto da regolarsi con legge ordinaria e che quindi non ha bisogno di procedura costituzionale, perché “non deroga al principio di parità di trattamento dei cittadini davanti alla giurisdizione”. E ha aggiunto che questo istituto “nella sua pratica applicazione va modulato in considerazione dell’entità dell’impegno addotto dall’imputato”».
Questa proposta potrebbe servire a delineare meglio i limiti del legittimo impedimento?
«Vede, finora la Corte costituzionale ha precisato in alcune sentenze quali sono le caratteristiche dell’attività legislativa, cioè la partecipazione ai lavori e alle votazioni in assemblea e nelle commissioni parlamentari. Così è chiaro quando un deputato e un senatore possono invocare il legittimo impedimento. Non mi risulta che lo stesso sia stato fatto per l’attività di governo».
Vuol dire che il provvedimento colmerebbe un vuoto che genera incertezza anche nei giudici e lascia a loro ampia discrezionalità?
«Credo che questa sia una via praticabile per definire meglio quali sono gli impegni di un capo di governo o dei ministri, in base ai quali possono chiedere legittimamente di non partecipare alle udienze di un processo. Una via che metterebbe meno a repentaglio la tenuta complessiva del sistema rispetto all’ipotesi del processo breve».
Per l’Udc sarebbe meglio una «tipizzazione» del legittimo impedimento.
«Anche quella posizione è rispettabile. Ma è giusto che si rifletta sull’azione di governo, ben diversa da quella legislativa, perché comporta una natura e una mole di impegno ben diversi».


Anche quelli di rappresentanza, oltre a quelli politici?
«Se riguardano l’interesse del Paese, non vedo perché debbano essere esclusi».
E il rischio prescrizione?
«Non ci sarebbe, perché il suo corso viene sospeso secondo il codice penale».

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