Via libera alle intercettazioni anche se carpite

In un colloquio riportato nel ’99 il pm Infelisi accusava un giudice sulla Sme

da Milano

L’informazione prevale sull’onore. O meglio, l’interesse dell’opinione pubblica a conoscere i fatti vince sulla reputazione del singolo. Per questo critiche affilate, sul filo della diffamazione, hanno diritto di cittadinanza sui giornali. Scrive una sentenza a suo modo storica il gip di Milano Enrico Manzi: un verdetto che assolve l’allora direttore del Giornale Mario Cervi dall’accusa di omesso controllo riguardo ad un pezzo non firmato, pubblicato il 10 dicembre 1999.
A rendere più scivoloso e infido il terreno su cui si muoveva Manzi c’era anche il contesto in cui era nato quel pezzo: l’articolo, a tutta pagina, altro non era che la trascrizione integrale di un colloquio avvenuto tredici anni prima, nell’ormai lontano 1986, fra il Pm romano Luciano Infelisi e il parlamentare missino Tomaso Staiti di Cuddia. In quella chiacchierata Infelisi si era sfogato con l’esponente politico e gli aveva raccontato di come gli fosse stata tolta la delega ad indagare sul caso Sme e sulla vendita, poi sfumata, del gruppo alimentare da parte dell’Iri di Romano Prodi. In particolare Infelisi aveva detto: «Hanno fatto tutto in sette... dieci giorni», riferendosi alla richiesta di archiviazione dell’indagine da lui fatta in precedenza. «Credo che abbia fatto tutto Napolitano, quello dei fondi del Banco di Roma, quello che ha chiuso sempre tutto... ha già archiviato tutto, se è vero...».
Affermazioni abrasive quelle pronunciate nei confronti di Roberto Napolitano, all’epoca giudice istruttore. Che però non avrebbe mai saputo nulla di quel dialogo se Staiti di Cuddia non l’avesse registrato di nascosto, ad insaputa di Infelisi. E se la cassetta non fosse arrivata nel ’99 al Giornale e ai suoi lettori sotto un titolo esplicito e suggestivo: «Un’intercettazione svela i giochi sulla Sme». Dopo la pubblicazione, Napolitano aveva dunque querelato Cervi: ora ecco l’assoluzione.
Il gip riconosce che il testo è in realtà «un’anomala registrazione ambientale» ma aggiunge «che non è questa la sede per affrontare il tema delle modalità con cui era stato carpito il pensiero» di Infelisi. Quel che invece è da valutare è il comportamento del direttore, difeso dall’avvocato Salvatore Lo Giudice, e il gip lo promuove a pieni voti. «È vero - scrive Manzi - che nel colloquio erano riportate considerazioni pesantemente critiche nei confronti del querelante, ma la loro pubblicazione era giustificata dalla risonanza pubblica del caso Sme, una delle più controverse vicende politico-giudiziarie del nostro Paese negli ultimi vent’anni», ancora dalla «qualità della persona da cui tali dichiarazioni provenivano, trattandosi del Pm che aveva seguito l’indagine sulla vendita del gruppo alla Buitoni» e infine, «dall’indubbia rilevanza documentale del colloquio registrato tredici anni prima, dato che quel colloquio era stato, all’epoca oggetto di polemiche giornalistiche e di vicende disciplinari, senza essere mai stato pubblicato in precedenza in forma integrale».
Non solo: «Il direttore del Giornale - aggiunge Manzi - si è limitato a riportare le espressioni registrate nel colloquio senza effettuare alcuna manipolazione o forzatura». Insomma, Cervi ha fatto solo, e scrupolosamente, il suo dovere: «Il colloquio riportato è un fatto storico di cui non è mai stata negata la veridicità» e Cervi «ha correttamente valutato la preminenza del suo diritto di informare il pubblico, data la risonanza delle vicende richiamate».
Manzi si rende perfettamente conto di muoversi su una frontiera difficile e torna per la seconda volta ai temi del colloquio: «Si tratta di considerazioni pesantemente critiche sulla professionalità del magistrato, ma non volgari o gravemente infamanti». Attenzione: quell’avverbio fa capire come il giudice sia sia spinto ai limiti del diritto di critica e di cronaca, riconoscendo implicitamente che quelle parole erano e restano infamanti. Offendono la reputazione di Napolitano, ma hanno diritto di cittadinanza perchè intercettano un capitolo della storia italiana e svelano il punto di vista autorevole di chi aveva scavato per ricostruire quella vicenda delicatissima e importantissima. A corredo di questo concetto il giudice stabilisce, sulla sua personalissima bilancia, il criterio con cui tarare la decisione: «L’importanza del documento pubblicato dev’essere valutata anche in relazione all’esigenza della pubblica opinione di conoscere i risvolti dei fatti trattati nel colloquio registrato».
È l’opinione pubblica a far vincere il giornalista nel braccio di ferro con la presunta vittima.

Diffamazione, in qualche modo, c’è stata, ma il giudice ha premiato il ruolo svolto con assoluta correttezza, senza enfatizzazioni, dal Giornale. E poco importa il mezzo con cui quel colloquio è sopravvissuto al tempo. Del resto non toccava a Manzi giudicare «l’anomala “intercettazione ambientale” auto-procuratasi dallo Staiti».

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