Il comma 3 dellarticolo 3, d.lgs. 23/2011 sulla cedolare secca, prevede che la registrazione del contratto di locazione «assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso lobbligo previsto dallarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».
La norma del 1978 è quella relativa alla cosiddetta comunicazione di cessione di fabbricato da farsi allautorità locale di Pubblica Sicurezza da parte di chiunque ceda la proprietà o il godimento «o a qualunque altro titolo consenta, per un tempo superiore a un mese, luso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso».
Come tutto il regime sanzionatorio relativo ai contratti irregolari - anchesso pure contenuto nellarticolo richiamato del citato provvedimento - è ritenuto dalla generalità dei commentatori applicabile in ogni caso di locazione abitativa, al pari leliminazione degli obblighi di comunicazione sopra riassunti deve ritenersi valida per le registrazioni di tutti i contratti abitativi, che si opti o meno per la cedolare.
Deve poi segnalarsi che il riferimento alla norma del 1978 viene operato a puro titolo esemplificativo.
Tra questi, per esempio, quello contenuto nella norma quasi gemella di quella del 1978 e riguardante la cessione di immobili a cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea.
*Presidente Confedilizia
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