La «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»: su questo importante tema, dal prossimo numero (ultimo venerdì di Febbraio) inizieremo una serie di interventi, coordinati dal geometra Filippo Vircillo.
Il Decreto Legislativo n° 28 del 24 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, pone in attuazione l'art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La Legge Delega 69/2009 nasce dall'impostazione del Parlamento Europeo che, con direttiva di Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, impone agli stati membri di attivare quanto sopra adempiendo entro il 21 maggio 2011 alla direttiva testé citata. Il decreto legislativo all'art. 1 descrive l'attività, la qualifica di coloro che possono condurla e gli organismi proposti.
Quindi si intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente, pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto; VS
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