Cronaca locale

Tar: «Limiti troppo restrittivi» Bocciati gli appalti pubblici

Boom di ricorsi in questo settore. Il presidente: norme anti mafia necessarie, ma piccole imprese ostacolate

Cristina Bassi

Rimettere mano al Codice degli appalti pubblici, che penalizza le piccole imprese e limita la concorrenza e il margine di manovra degli enti che devono assegnare i lavori. Soprattutto in relazione alla legislazione europea in materia. All'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tar della Lombardia il presidente Domenico Giordano tocca un nervo scoperto.

Nel 2019 al Tribunale amministrativo regionale sono arrivati 418 ricorsi per questioni legate agli appalti pubblici. Il 23 per cento in più rispetto al 2018. Il Tar lombardo ha sollevato alcuni mesi fa la questione della compatibilità comunitaria delle leggi nazionali in tale settore. Da qui la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2019. Al centro, il divieto imposto dal Codice degli appalti di subappaltare una quota superiore al 30 per cento dell'importo totale del contratto (portata al 40% dal decreto Sblocca cantieri). Consideriamo il limite, scrivono i giudici amministrativi, «di dubbia compatibilità con i principi comunitari di libera prestazione dei servizi e di massima apertura alla concorrenza». E «ostativo all'accesso al mercato degli appalti pubblici per le imprese di piccole e medie dimensioni».

Nel procedimento davanti alla Corte di giustizia Ue il governo ha giustificato la misura ricordando come «il subappalto abbia sovente rappresentato in Italia uno strumento di infiltrazione criminale negli appalti pubblici» e quindi con esigenze «di ordine pubblico». Ma la Corte risponde che «un divieto generale e astratto di ricorso al subappalto» non consente «una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore». La legge italiana è definita «indiscriminatamente restrittiva» e viene indicato che l'ordine pubblico deve essere garantito «con strumenti di altra natura». Il Tar argomenta: il rischio di infiltrazione è affrontato con «una disciplina minuziosa e di dettaglio, oltre che mediante clausole di esclusione automatica e con la previsione di rigide limitazioni alla discrezionalità delle stazioni appaltanti». Non solo. Per «scarsa fiducia» nell'efficacia delle regole del Codice degli appalti il legislatore ha dato «competenze penetranti all'Anac». È un «classico modello di iper regolazione». Con il risultato che gli enti appaltanti assumono condotte «conformiste, o peggio attendiste». Sottolinea Giordano: «Il giudice amministrativo ha piena consapevolezza della gravità della situazione italiana, cui non sfugge» la Lombardia, dal punto di vista dell'infiltrazione delle mafie nelle gare pubbliche.

Tuttavia, «senza indurre allentamenti nella normativa anti mafia» che è «strumento indispensabile», «è lecito dubitare che l'esclusione automatica dell'operatore che superi la quota subappaltabile» rappresenti «un argine efficace di contrasto alla criminalità organizzata o alla corruzione».

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