Se un giudice ordina di trattenere uno straniero per farlo espellere e il migrante chiede asilo (senza poi ottenerlo), non c’è bisogno che il questore decida di dare seguito a questo trattenimento perché «vale» la prima decisione del giudice di pace, che si «riespande». È questa la posizione dell’Avvocatura di Stato davanti alla Consulta, chiamata a decidere sulla costituzionalità delle norme sui trattenimenti in Albania prodromici all’espulsione di un immigrato senza diritto d’asilo.
A invocare l’aiutino della Corte costituzionale è stato il legale di un senegalese, spedito al Cpr di Gjader in Albania per essere definitivamente espulso dal territorio italiano nel giro di 48 ore. «Ma così il diritto di difesa è vanificato dal potere esecutivo», è la dura replica del difensore del clandestino, il legale Salvatore Fachile, che ha sollecitato la Consulta a dichiarare incostituzionale la possibilità di trattenere fino a 48 ore i richiedenti asilo riportati in Italia da Gjader per la mancata convalida di un ordine di trattenimento da parte del giudice competente. «Non ci si può difendere in 48 ore», sottolinea il legale, che si fa scudo della decisione della Corte d’Appello di Roma - non nuova a questi pronunciamenti - che non aveva convalidato il trattenimento in Albania e l’aveva rispedito in un Cpr a Bari.
Da qui il cortocircuito tra scelte del governo e interpretazioni delle norme che fanno urlare al «fallimento del Protocollo Albani», firmato dai premier Giorgia Meloni e Edi Rama la solita sinistra pro clandestini.
La Consulta dovrà decidere se la norma sui trattamenti rapidi delle domande di asilo in tutti i Cpr (compreso quello di Gjader in Albania) violi o meno l’articolo 24 della Costituzione che per Facile «sancisce l’inviolabilità della difesa» rispetto alla possibilità di farlo pienamente in appena 48 ore.
Da parte sua Lorenzo D’Ascia e Ilia Massarelli per l’Avvocatura di Stato citano una recente sentenza della Corte di Cassazione che, secondo cui l’adozione di un nuovo trattenimento può avvenire anche dopo pochi giorni senza che sia violato alcun diritto, l’importante è che si rispetti la durata massima del trattenimento, regolato dall’articolo 6 del decreto legislativo 142/2015.