Ma nell’islam è compito solo di Allah

Ma nell’islam è compito solo di Allah

Nel mondo islamico il perdono appartiene solo ad Allah. Non è quindi un atto umano conseguente al dovere di amare il nostro prossimo, come ha insegnato Cristo. «Nel Corano Dio è definito il Perdonatore (al-ghafùr), colui che non smette di perdonare (al-ghaffàr)», spiega Valentina Colombo, ricercatrice in Processi di transizione verso la democrazia in Medio Oriente, presso l’IMT Scuola di Alti Studi di Lucca e moglie dell’editorialista Magdi Allam.
«Il Dio coranico - spiega - perdona il credente pentito: “Pentitevi a Dio di pentimento leale. Può darsi che il vostro Signore vi purifichi delle vostre colpe e vi faccia entrare in Giardini alle cui ombre scorrono fiumi” (LXVI, 8). Tuttavia altri versetti dicono: “Il perdono si addice a Dio solo verso coloro che fanno il male per ignoranza e poi presto si convertono \ ma non si addice a Dio il perdono a coloro che fanno il male finché, quando sopraggiunge la morte, si dice: ’Ecco, ora mi pento!’ Neppure verso coloro che muoiono negando: per questi abbiamo preparato un castigo cocente” (IV, 17-18). Ne consegue che miscredenti e apostati possono essere perdonati solo a seguito di una loro conversione all’islam».
In passato, nel sultano si concentravano tutti i poteri politici e giuridici. Era l’esecutore della legge religiosa con il potere di graziare, assieme al gran visir e al Califfo. Nella legge penale, governata dalla sharia, il reato equivaleva al peccato. Quali peccati potevano allora essere perdonati? «Il diritto musulmano prevede sia pene legali previste dal Corano per alcuni reati specifici (la fornicazione, l’accusa calunniosa di fornicazione, il furto, la rapina, la consumazione di alcolici), sia pene comminate a discrezione del giudice. Per le prime si tratta di pene corporali, che vanno dalla flagellazione o lapidazione alla pena di morte, e che in teoria non sono negoziabili. Tuttavia il diritto musulmano classico fa sì che la loro applicazione sia particolarmente difficile. In primo luogo è contemplato il pentimento, in secondo luogo la Tradizione prevede che al minimo “equivoco” ne venga vietata l’esecuzione. Di fatto poco si conosce circa l’applicazione di tali pene nel corso della storia del mondo islamico. Certo è che nei periodi in cui si voleva affermare maggiormente l’identità islamica si ricorreva maggiormente alle pene corporali coraniche. Non va dimenticato che a partire dall’omicidio del terzo califfo Uthman nel 656, all’interno della comunità islamica si avviò il dibattito circa lo statuto del musulmano che ha commesso un peccato grave. I teologi si divisero allora tra coloro che ritenevano che tale reato escludesse il peccatore dalla comunità islamica, coloro che ritenevano che costui rimanesse in ogni caso un musulmano e coloro che ritenevano che costui si trovasse in una condizione intermedia tra il credente e il miscredente in attesa del Giudizio divino. La discrezionalità del giudice e la scuola giuridica di appartenenza di quest’ultimo potevano quindi condurre all’accettazione o meno del pentimento».
Esistono nel mondo islamico strumenti giuridici che si possono accostare alla grazia o l’amnistia? «Nel mondo islamico - conclude la professoressa Colombo - esistono questi concetti, ma esulano oggi dall’ambito prettamente religioso.

A concedere la grazia o l’amnistia sono i capi di Stato di solito durante il mese del digiuno islamico, il mese di Ramadan, che è, secondo la Tradizione islamica, il periodo dell’anno in cui si manifesta maggiormente la misericordia divina. È comunque usanza concedere l’amnistia solo alle persone che hanno commesso reati minori».

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