Il contributo dello Stato, previsto dal Dl «anticrisi» per la riduzione dellimporto delle rate dei mutui a tasso variabile sulla prima casa che dovessero sforare il tetto del 4% nel corso del 2009, «viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata». Lo precisa il direttore generale del Tesoro, Vittorio Grilli, in una circolare, pubblicata il 7 gennaio in Gazzetta Ufficiale, con cui fornisce «alcuni chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni» in questione. «Le rate interessate - prosegue la circolare - sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009» e «il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica allintero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009». Il provvedimento prevede anche che «la banca mutuante, a causa di difficoltà di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009».
In tal caso «si ravvisa lobbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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