Se un ladro fa di furti e rapine la sua fonte di guadagno stabile, non può pretendere che lo Stato gli paghi eventuali spese processuali come «non abbiente». Non ha diritto al gratuito patrocinio, secondo la Cassazione, una persona che ha «eletto il crimine a sistema di vita e fonte del proprio sostentamento».
Il caso riguarda un delinquente finito davanti al tribunale di Nola (Napoli) che nel febbraio 2009 gli ha negato lammissione al patrocinio dello Stato per le spese legali da affrontare in un processo. Secondo i giudici di merito, risultava dal casellario giudiziale che limputato era stato già condannato «per numerosi delitti di rapina e furto» reati secondo la Corte «in grado di garantire consistenti profitti ad un soggetto che aveva evidentemente eletto il crimine a sistema di vita e fonte del proprio sostentamento» tanto che non si poteva considerare un nullatenente non in grado di pagarsi un avvocato. Contro la disposizione la difesa del 38enne pugliese ha fatto ricorso invano anche in Cassazione sostenendo che era stato violato un principio costituzionale di «garanzia della difesa» perchè i giudici avevano usato come fonte di prova per negare lassistenza legale solo il casellario giudiziale. La IV sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso. «Nella valutazione del possesso dei requisiti reddituali per lammissione al patrocinio a spese dello Stato - è scritto nella sentenza n.
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