Adriano Biraghi *
A cicli ricorrenti si presenta il problema delle competenze dei geometri nel campo edilizio. Ogni occasione è buona per attaccare la categoria, soprattutto in concomitanza di un ristagno del mercato e la conseguente riduzione degli incarichi professionali, o in coincidenza di qualche innovazione legislativa che dia adito a un qualsivoglia pretesto per attaccare e lederne i diritti.
Si aggiunga poi che, ormai per consolidata consuetudine, il cliente che a prestazioni completate non intenda pagare si rivolge al giudice per far dichiarare lincompetenza dei geometri in materia edilizia, il più delle volte proprio per incarichi relativi a interventi di piccola entità e rientranti quindi nella definizione di «modesta costruzione». Sono quasi 80 anni che così vengono definiti nella normativa che ci riguarda (r.d. n. 274/1929), gli interventi in campo edilizio di nostra competenza e che sono divenuti fondamentali per la categoria con innegabile riscontro nella realtà.
Per fortuna, fino a ora i successi di chi si crede furbo sono irrilevanti. L'ultimo avvenimento, che ha dato spunto a un attacco alla nostra categoria, è legato all'approvazione del testo coordinato sulla normativa che ha classificato a rischio sismico tutto il territorio nazionale. Secondo qualcuno con la nuova normativa il geometra non può più progettare in tali zone, quindi su tutto il territorio nazionale, nemmeno una modesta costruzione civile.
Nulla di più falso. La competenza del geometra in materia di calcolo strutturale in zona sismica, per interventi di modesta entità, è un fatto acquisito e consolidato nel tempo, oggetto anche di recenti sentenze sia della magistratura civile che di quella amministrativa. Prima di tutto se è vero che la norma legislativa che ci riguarda, alla lettera I) il R.D. 274/1929, attribuisce ai geometri la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in cemento armato di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, è altrettanto vero che la stessa norma alla successiva lettera m) attribuisce ai geometri anche il progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Se il legislatore ha espressamente previsto nella maggior ampiezza della norma, di cui alla lettera 1), l'utilizzo del cemento armato, va da sé che la formulazione in modo generico della successiva norma di cui alla lettera m) comprende implicitamente l'utilizzo del cemento armato anche in modeste costruzioni civili. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'importanza e la diffusione del cemento armato nelle costruzioni non solamente a destinazione civile.
Oltretutto la legge 1086/1971 garantisce al geometra il diritto all'uso del cemento armato entro i limiti di propria competenza, avendo innovato la precedente normativa legittimando i geometri a progettare opere in cemento armato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento professionale vigente.
D'altro canto è innegabile che dal 1929 a oggi la tecnica edilizia, e quindi l'aggiornamento dei programmi didattici avvenuto con l'introduzione del cemento armato come materia di studio, ne abbiano definitivamente acclarato il normale uso anche nelle costruzioni di modesta entità in quanto il suo impiego è risultato strutturalmente ed economicamente più vantaggioso dei materiali tradizionali.
In secondo luogo, affrontando la progettazione in zona sismica, va ricordato che la legge 64/1974 (provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) all'articolo 17, 2° comma recita: «Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all'Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori».
Se, come la legge 1086/1971 fondamentale per la disciplina delle costruzioni in cemento armato, anche la legge 64/1974, riguardante la disciplina delle costruzioni in zone sismiche, ha previsto la competenza dei geometri nell'utilizzo di tale materiale nei limiti delle proprie competenze, non si vede pervhè ora il geometra non possa più progettare, calcolare e dirigere costruzioni di modesta entità la cui qualità è ormai consolidata da anni di presenza sul territorio e da innumerevoli realizzazioni.
Non si comprende per quale ragione una categoria professionale che ha dato lustro al Paese contribuendo alla sua ricostruzione, improvvisamente non abbia valenza alcuna e quindi non debba più avere competenza in materia edilizia seppure nei limiti delle sue prerogative, limitate in termini di quantità, certamente non in termini di qualità. È ovvio che la progettazione in zona sismica, riguardante quindi d'ora in avanti qualsiasi intervento di carattere strutturale, comporta per il professionista un maggior impegno essendo necessario il ricorso a operazioni di calcolo più attente e complesse di quelle normalmente utilizzate in passato.
Ma questa nuova situazione non ha cambiato nulla rispetto alla precedente, stante il fatto che il geometra, come accennato, era già abilitato a operare nelle zone dichiarate sismiche. Se poi le problematiche da affrontare, riguardanti la statica del progetto, presentano difficoltà superiori alle normali attitudini tecnico-scientifiche del professionista, va ricordato che, nel caso in cui il geometra rediga il solo progetto architettonico come previsto dall'art.
*Consigliere nazionale e responsabile Commissione competenze e sviluppo professionale del Consiglio nazionale geometri
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.