Il regolamento edilizio del Comune di Genova emesso il 23 aprile 2007 stabilisce che i prospetti degli edifici siano mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro elemento: tinteggiatura, intonaco, serramenti soprattutto per eliminare ogni possibile rischio di pericolosità e mantenerne il decoro anche per un aspetto estetico d'insieme della città.
Mi pare opportuno qui richiamare integralmente il regolamento edilizio comunale ove al comma 3 dell'art 50 «Conservazione e decoro degli edifici» recita testualmente: «I proprietari degli immobili devono rimuovere nel più breve tempo possibile tutti gli impianti, le insegne e le tende e tutte le attrezzature e sovrastrutture posizionate sui fronti, nei distacchi o nei porticati, visibili dalle pubbliche visuali che risultino o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono».
E fin qui mi pare che il discorso sia corretto e fili concordemente sia sotto il profilo degli interessi pubblici che di quelli privati. A mio giudizio riesce più difficile comprendere ed accettare il seguito di detto articolo che così recita i proprietari degli immobili «devono eliminare le eventuali iscrizioni estemporanee, gli imbrattamenti che deturpano le parti di proprietà pubblicamente visibili anche se prodotte da terzi».
Non è facile far ingoiare ai proprietari una norma che impone agli stessi di riparare i danni che hanno subito dai soliti ignoti. Credo che non esista una fattispecie più appropriata di questa che giustifichi maggiormente il detto «cornuto e mazziato».
L'articolo citato impone che nel caso di rifacimenti di intonaci nei prospetti si provveda a porre sotto traccia eventuali condotte elettriche o telefoniche, consente la realizzazione di fori nelle facciate per areazione purché siano realizzate come si suol dire raso muro l'installazione di nuovi impianti tecnologici o la conservazione di quelli esistenti purché ovviamente non interferiscano con eventuali modanature sporgenti in rilievo sui prospetti.
Qualora si dovessero aprire nicchie in facciata per realizzare alloggiamenti per contatori si possono realizzare a condizione che anche queste siano a filo del prospetto.
Può interessare l'uso dei prospetti anche la posa in opera di antenne radio televisive i cui cavi debbono essere increnate nell'intonaco e vi è un distinguo tra edifici nuovi e vecchi nel senso che i primi debbono essere dotati di un'unica antenna centralizzata a servizio di tutto il condominio e di una sola antenna parabolica.
Norme condivisibili per gli obiettivi che si prefiggono salvaguardia dall'inquinamento acustico, problemi di sicurezza, danni alle coperture ecc.
Va rilevato che le nuove norme si applicano anche negli edifici esistenti nel caso in cui si proceda al totale rifacimento del manto di copertura e del relativo sottofondo in queste fattispecie le antenne singole vanno eliminate e sostituite da un'unica antenna centralizzata.
Il comma 2 di detto articolo sancisce inoltre che «è comunque vietato installare antenne precarie nonché installare antenne paraboliche sui prospetti sui balconi o nei distacchi tra gli edifici visibili da strade e spazi pubblici o aperti all'uso pubblico.
L'amministrazione comunale ha precisato che questa norma si applica alle installazione successive all'approvazione del nuovo regolamento cioè dopo il 23 aprile 2007 e non a quelle già in opera, salvo applicarle nei casi di interventi di manutenzione straordinaria.
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