In Italia la libertà religiosa è garantita dallarticolo 3 della Costituzione «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione...», e dallart. 19 «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto...». La libertà di dar vita a manifestazioni è anchessa tutelata dalla Carta costituzionale, il cui art. 18 prevede che «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Ma nello specifico le manifestazioni pubbliche sono disciplinate dal «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», dagli art. 18 «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
\ Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico \ può impedire che la riunione abbia luogo» e 25 «Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. \ Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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