Due sentenze analoghe emesse nell'arco di pochi giorni dal Tar della Lombardia aprono uno spiraglio di speranza per molti automobilisti colpiti dalla revoca della patente per azzeramento dei venti punti a disposizione. In entrambi i casi, i ricorrenti accusavano il ministero dei Trasporti di averli colti di sorpresa, comunicando loro che avevano raggiunto «quota zero» senza informarli di volta in volta, ad ogni infrazione e ad ogni «sforbiciata» della dotazione di punti. In questo modo, dice il Tar, agli automobilisti è stata tolta sia la possibilità di ravvedersi, modificando il proprio comportamento alla guida, sia quella di frequentare i corsi di aggiornamento necessari per ricostituire la dotazione di punti.
Si legge nella sentenza: «La disciplina della patente a punti stabilisce, al comma 1, che "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione" (...) Le conseguenze della perdita integrale dei 20 punti sono definite nel successivo comma 6 dell'art. 126 bis, ove si stabilisce che "alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato». Per evitare di ritrovarsi a zero punti, ricorda il Tar, gli automobilisti possono frequentare corsi appositi: ma «non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio».
Nel caso che ha generato il ricorso, scrive il Tar non è stato dimostrato «che le singole variazioni di punteggio siano state comunicate alla ricorrente». E pertanto alla donna viene restituita la patente.
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