Lattività di addestramento e allenamento dei cani rientra in una specifica e settoriale regolamentazione rispetto allordinario esercizio dellattività venatoria (art. 12 della legge n. 157/92). Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sezione sesta, con sentenza (1° marzo 2005 n. 814) in materia di protezione della fauna selvatica. Lart. 10, comma ottavo, della richiamata legge, stabilisce infatti che i piani faunistici venatori comprendono, tra laltro, «le zone e i periodi per laddestramento, lallenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili». Tale attività si pone in rapporto di specialità rispetto al «genus» dellattività venatoria in senso lato, quale definito dallart. 12 della stessa legge.
Lart. 10, comma ottavo, della legge n. 157/92, differenzia lattività di allenamento e di addestramento dei cani alla caccia rispetto allordinaria attività venatoria, oltre che per la localizzazione sul territorio in specifici ambiti, anche per loggetto, che è individuato con riferimento anche a «fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».
Si tratta di una nozione che si differenza da quella di «fauna selvatica» nei cui confronti sono indirizzati gli atti di abbattimento e di cattura che ai sensi dellart. 12, secondo comma, della stessa legge, costituiscono lordinario «esercizio venatorio» assoggettato ai limiti temporali di cui allart. 18.
Spetta allamministrazione garantire la rigida osservanza dei limiti territoriali destinati per queste attività; la connessione dellabbattimento di animali per lesclusiva ed effettiva preparazione dei cani alla caccia; che labbattimento stesso venga effettuato con fauna di allevamento immessa nelle zone stesse per i soli fini addestrativi, con rigorose sanzioni di ogni condotta che non sia consona.
Pertanto, «ex lege», la «fauna di allevamento» è individuata quale specifico oggetto dellattività di addestramento e allenamento dei cani da ferma, con ogni conseguenza sulla possibilità di stabilire il periodo di esercizio nelle zone destinate a tale attività che può anche non coincidere con il periodo venatorio.
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