Cronache

È permesso l’addestramento cani anche fuori dal periodo venatorio

L’attività di addestramento e allenamento dei cani rientra in una specifica e settoriale regolamentazione rispetto all’ordinario esercizio dell’attività venatoria (art. 12 della legge n. 157/92). Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sezione sesta, con sentenza (1° marzo 2005 n. 814) in materia di protezione della fauna selvatica. L’art. 10, comma ottavo, della richiamata legge, stabilisce infatti che i piani faunistici venatori comprendono, tra l’altro, «le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili». Tale attività si pone in rapporto di specialità rispetto al «genus» dell’attività venatoria in senso lato, quale definito dall’art. 12 della stessa legge.
L’art. 10, comma ottavo, della legge n. 157/92, differenzia l’attività di allenamento e di addestramento dei cani alla caccia rispetto all’ordinaria attività venatoria, oltre che per la localizzazione sul territorio in specifici ambiti, anche per l’oggetto, che è individuato con riferimento anche a «fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».
Si tratta di una nozione che si differenza da quella di «fauna selvatica» nei cui confronti sono indirizzati gli atti di abbattimento e di cattura che ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della stessa legge, costituiscono l’ordinario «esercizio venatorio» assoggettato ai limiti temporali di cui all’art. 18.
Spetta all’amministrazione garantire la rigida osservanza dei limiti territoriali destinati per queste attività; la connessione dell’abbattimento di animali per l’esclusiva ed effettiva preparazione dei cani alla caccia; che l’abbattimento stesso venga effettuato con fauna di allevamento immessa nelle zone stesse per i soli fini addestrativi, con rigorose sanzioni di ogni condotta che non sia consona.


Pertanto, «ex lege», la «fauna di allevamento» è individuata quale specifico oggetto dell’attività di addestramento e allenamento dei cani da ferma, con ogni conseguenza sulla possibilità di stabilire il periodo di esercizio nelle zone destinate a tale attività che può anche non coincidere con il periodo venatorio.

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