Letto l'articolo in prima pagina, con foto, del 25 gennaio 2017 dal titolo «Sbugiardato il giudice Esposito che anticipò la sentenza sul Cav», invoco, per conto del dottor Antonio Esposito, l'esercizio del diritto di rettifica attesa l'offensività del titolo e l'incompleta parzialità del testo.
Il Tribunale con sentenza n. 908/2017, ha invero accertato che: a) al dottor Esposito non venne «mai posta la domanda Non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna; e qual è allora»; b) che il titolo dell'articolo «Berlusconi condannato perché sapeva non perché non poteva non sapere» fu opera del Manzo «d'accordo con il direttore Barbano»; c) il giornalista violò «il principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell'attività giornalistica non conforme al decoro e alla dignità professionale e, pertanto, lesivo della reputazione e della dignità dell'Ordine dei giornalisti» (pagina 21 della sentenza); d) «la forma espressiva utilizzata dal giornale può ritenersi ardita e spregiudicata»; e) «in atti vi è il fax della bozza» senza l'incriminata domanda né la risposta e «senza riferimenti al processo Mediaset» (pagina 18).
Si proporrà appello: vi è contrasto con il giudicato della sentenza Csm (15/12/2014) che, sulla base della medesima conversazione registrata, ha accertato la «avvenuta
manipolazione», che «l'alterazione emergeva in tutta la sua gravità», e che «si può, in definitiva affermare con certezza che in quella intervista non venne reso pubblico alcun aspetto della decisione».avvocato Alessandro Biamonte