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Dl giustizia approda al Cdm: semilibertà e licenze premio

Possibilità di domiciliari con braccialetto per pene sotto i 18 mesi di detenzione: ad essere esclusi, dopo l'approvazione del Dl, saranno anche coloro che si renderanno protagonisti di rivolte, sommosse o disordini

Dl giustizia approda al Cdm: semilibertà e licenze premio

Approdato al Consiglio dei ministri, il decreto legge giustizia è pronto per essere discusso. Alcuni passaggi della bozza del documento sono stati visionati da Agi, che ha contribuito a diffondere la conoscenza di quelle che potrebbero essere le nuove norme previste per la questione legata al regime di semilibertà ed alle licenze premio straordinarie previste per coloro che si trovano in quella particolare condizione giuridica.

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto", si legge in un passo del Dl giustizia all'esame del Csm, "ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52". Ovviamente ciò può accadere esclusivamente in quei casi in cui non siano rilevabili eventuali rischi o pericoli connessi alla persona del detenuto:"Salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura". Qualunque sia la condizione rilevabile, tuttavia, le licenze premio non potranno estendersi oltre il 31 di dicembre del 2020.

Il detenuto inserito nel regime di semilibertà, pertanto, potrà beneficiare di licenze della durata superiore ai 15 giorni, entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno in corso. Sarà comunque necessario che il magistrato di sorveglianza non ponga il proprio veto rilevando dei gravi motivi per respingere la richiesta di licenza inoltrata dal condannato.

Durante le fasi emergenziali legate al timore di diffusione del Coronavirus pare quindi evidente il tentativo di limitare le situazioni che possono comportare rischi di contagio, particolarmente alti nel regime di semilibertà, specie quando il detenuto effettua una continua spola tra l'istituto carcerario e l'esterno, spiega ancora Agi. Nella bozza del decreto legge giustizia si specifica inoltre che questo genere di beneficio non sarà applicabile ai conannati per reati di mafia e terrorismo.

Per i detenuti, invece, che dovranno scontare pene della durata inferiore ai 18 mesi, è prevista la possibilità della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico di controllo. Una possibilità, anche in questo caso, non raggiungibile per tutti i condannati. Risultano, infatti, esclusi tutti "coloro che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare", così come i "destinatari di un procedimento disciplinare nell'ultimo anno", chi ha "preso parte a tumulti e sommesse negli istituti penitenziari", e quei "soggetti condannati per uno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario".

Il riferimento è quindi ai reati di mafia, terrorismo, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale e gli atti persecutori. Anche chi dovesse subire contestazioni disciplinari per rivolte, sommosse o disordini, in tempi successivi all'approvazione del Dl, non potrà beneficiare della detenzione domiciliare: che sia un caso il fatto che capiti proprio ora che i cittadini iniziano a protestare contro l'imposizione di lockdown e coprifuoco?

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