«Imporre di scrivere solo il cognome sulla scheda per l'elezione del nuovo Capo dello Stato sarebbe una prassi di dubbia legittimità e la lettura completa della scheda è un atto che ha una funzione notarile e deve consentire di all'Assemblea di conoscere il contenuto dell'atto in modo asettico, in modo da consentire un controllo diffuso sulla successiva valutazione, da parte del presidente, della legittimità della scheda stessa». Francesco Saverio Marini è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di «Tor Vergata» e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.
Professor Marini, la presidenza della Camera starebbe valutando la lettura del solo cognome del candidato durante lo scrutinio. Cosa ne pensa?
«È una prassi che si è verificata soltanto in poche occasioni, la consuetudine ampiamente maggioritaria è quella di dare lettura integrale del contenuto della scheda. Si tratterebbe di una scelta di dubbia legittimità che confonderebbe due momenti: uno è quello della mera lettura, in cui ci si deve limitare a dichiarare all'aula cosa c'è scritto sulla scheda. Il momento successivo è la valutazione della validità della scheda. Se si ritiene che la scheda sia riconoscibile, si può contestarla, ma si tratta di una valutazione successiva alla lettura. In sostanza la soluzione più corretta è dare lettura integrale della scheda e rendere nota così la volontà del grande elettore».
C'è poi la questione delle possibili omonimie.
«Certo, nel caso dell'elezione del Capo dello Stato non ci sono candidature formali, l'elettore può votare qualunque cittadino della Repubblica che abbia 50 anni. Ci possono essere casi di omonimia, indicare solo il cognome è evidentemente insufficiente. Questo conferma che la lettura integrale è necessaria».
Nel 2006 in occasione dell'elezione come presidente del Senato di Franco Marini vennero contestate le schede con il solo cognome per la presenza del senatore Giulio Marini.
«E lo stesso avvenne per le schede con l'indicazione per Francesco Marini che non era il suo nome di battesimo. Contestazioni legittime che poi vengono rimesse alla valutazione del presidente. Il punto è che, come detto, la lettura è un atto notarile e serve a dare contezza all'assemblea di quanto scritto sulla scheda. Leggere il solo cognome significa, invece, dare al presidente dell'aula un potere immediato di valutazione, che dovrebbe svolgersi nel momento successivo, ed una fuorviante comunicazione all'Assemblea».
Cosa pensa invece di una possibile deroga per far votare i positivi al Covid?
«Non ci sarebbe nulla di strano, ma servirebbe una regolamentazione specifica per consentire ai positivi in isolamento di votare attraverso percorsi appositi e in piena sicurezza. A deciderlo dovrebbe essere la stessa Assemblea o un decreto legge che derogasse alle norme previste per l'isolamento dei positivi. Peraltro la Camera dei Deputati ha un regolamento che consente una procedura di modifica piuttosto snella.
D'altra parte parliamo di uno degli atti più importanti della vita parlamentare e di una elezione che è sempre stata molto partecipata, con un assenteismo pari a zero. Dunque, mettere qualcuno nell'impossibilità giuridica di votare non può che suscitare qualche perplessità».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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