Cronache

Le tante "istigazione al suicidio" figlie dell'odio e delle sfide sui social

Ipotesi di reato che consente al pm di fare accertamenti su chi si toglie la vita. Ma trovare i colpevoli è quasi impossibile

Le tante "istigazione al suicidio" figlie dell'odio e delle sfide sui social

Perché sempre più spesso dietro un normale suicidio (ma può un tale gesto definirsi «normale»?), la magistratura decide di indagare con l'ipotesi di «istigazione al suicidio»?

La prima ragione è di ordine puramente tecnico-giuridico: formalizzando questo tipo di reato, il pm può procedere a determinati accertamenti ed esami (in primis, l'autopsia) che altrimenti non sarebbero possibili.

Il secondo motivo è di carattere - per così dire - extragiudiziario, ma più culturale: legato cioè al mutamento delle relazioni interpersonali che nell'era-social ormai si sviluppano in rete con percentuali quasi totalizzanti. Insomma, l'ormai vecchia storia della chat come «moderna agorà digitale» che ha sostituito la «vecchia piazza analogica» dove ci si parlava faccia a faccia, senza la mediazione di uno schermo. Risultato: sul web si fa amicizia, si incontra l'amore, ci si lascia, ma si può anche decidere di togliersi la vita. Le campagna d'odio a colpi di clic, le sfide di morte virtuali (ma con cadaveri reali), il cyberbullismo, ecc. diventano così la tenaglia che stritola i soggetti più fragili. Le statistiche si riferiscono soprattutto alla fascia adolescenziale, ma le vittime in molti casi hanno un'età maggiore. In entrambe le tipologie nasce l'esigenza di capire «cosa si nasconde» dietro una scelta tanto drammatica, cosa «l'abbia originata». E allora ecco spuntare lo spettro sempre più invadente dell'«istigazione al suicidio»: tre parole che potrebbero far pensare a un mondo divenuto improvvisamente tanto cattivo da spingere un proprio simile a farla finita.

Ma è davvero possibile istigare qualcuno a suicidarsi?

Secondo la nostra legge sì. Lo prevede l'art 580 del Codice Penale: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni». Pene dure previste anche nel caso in cui il «suicidio non avviene»: «Reclusione da 1 a 5 se dala tentato suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima». Dall'analisi degli ultimi dati risalenti al 2019 e riportati da varie riviste giuridiche, emerge come negli ultimi 10 anni la contestazione da parte delle procure del reato di istigazione al suicidio abbia registrato «una crescita del 100% in conseguenza di decessi riconducibili a fattispecie persecutorie poste in essere attraverso lo strumento di internet». Che significa entrare in quel buco nero di sfide senza ritorno ed odiatori criminali. Individuare i colpevoli è impresa ardua. Lo dimostra le limitate pene irrogate ai presunti «istigatori» che, grazie all'anonimato, riescono a farla franca. Solo in un caso su dieci si riesce a dare un volto ai responsabili e a trovare le prove per arrivare a processo. Ma con scarsi risultati: ogni anno i condannati si possono contare sulle dita di una mano.

Al contrario le vittime aumentano in maniera esponenziale. Negli ultimi due anni sono stati undici i casi di giovani e meno giovani il cui suicidio è stato, ipoteticamente, ricondotto all'opera di «uno o più soggetti esterni». Riscontri concreti? Pochi o nulli. Benché gli inquirenti abbiano accertato l'esistenza di siti specializzati nel «guidare gli utenti al suicidio». Ma per un sito che viene oscurato, ne nascono almeno due tra le pieghe più del dark web. La cronaca di questi ultimi i giorni ha portato in evidenza le morti del 23enne Francesco Pantaleo, studente universitario, e del 54enne Giuseppe De Donno, medico fautore del plasma iperimmune contro il Covid.

Sembravano suicidi «normali». La magistratura invece non esclude che possano essere stati «istigati» da qualcuno.

Da chi e perché rimarrà un mistero.

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