Polizia più autonoma dai Pm Stretta contro gli arresti facili

Più poteri alla polizia giudiziaria, che potrà svolgere indagini autonomamente, andando al di là della delega indicata dal Pm. Più tutele per l’imputato, che potrà introdurre nel processo prove a discarico. Stop agli archivi di informazioni che non sfociano nell’apertura di un’indagine, perché gli atti inutili - comprese le denunce anonime - vanno distrutti entro un anno. Sono alcune delle novità che la riforma del processo penale introduce. Vediamo il dettaglio.
Cosa cambia per il Pm. Il Pm «non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato. Si limiterà a riceverle dalla Pg». Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari sarà sempre il Pm a chiederli, previo visto, obbligatorio, del capo dell’ufficio.
Più potere d’indagine alla Pg. La polizia giudiziaria con la riforma «godrà di maggiore autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle delegate dal Pm». Potrà inoltre «compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il Pm ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare reati».
Misure cautelari. La competenza per decidere passa al tribunale collegiale distrettuale. Restano competenti gip e tribunale nel caso di rito direttissimo, ma la convalida entro 20 giorni è comunque del tribunale collegiale.
Maggiori competenze alla Corte d’Assise. Il raggio d’azione della Corte d’Assise si allarga. Oltre alle competenze per i reati già previste si aggiungono quelle per associazione per delinquere di stampo mafioso o per traffico di droga, il sequestro di persona per estorsione e i reati di terrorismo. La Corte d’Assise si occuperà di questi reati - al posto del gip - anche in caso di giudizio abbreviato.
Astensione e ricusazione dei giudici. Il magistrato che esprima giudizi al di fuori delle sue funzioni nei riguardi delle parti può incappare in questo istituto per pregiudizio di imparzialità.
Controllo di produttività. Ogni tre mesi il capo dell’ufficio giudiziario dovrà comunicare al ministero i dati dell’attività.
Più tutela per l’imputato. Sarà più facile introdurre nel processo prove a discarico dell’imputato. Ma «si impone maggiore rigore nell’indicare la rilevanza dei testimoni da ascoltare».
Basta atti inutili. Gli atti non iscritti nei registri delle notizie di reato vanno «distrutti entro un anno» per evitare «il consolidamento di archivi di informazioni non giustificati dall’attività giudiziaria».
Giudizi più veloci. Stop alle lungaggini tra un grado e l’altro di giudizio. Entro tre giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza le parti - accusa, difesa, o parte civile - devono dire se intendono presentare appello. Se nessuno ricorre il giudice può motivare con una sentenza breve.
Sì alle procedure telematiche. Con il consenso delle parti testimoni, consulenti e periti potranno partecipare al processo a distanza. Ok anche alla digitalizzazione della giustizia per notifiche e formazione di atti.
Processo sospeso se manca l’imputato.

È previsto in caso di imputato assente per i reati sino a 5 anni a citazione diretta o su cui è competente il giudice di pace.
Elezione dei Pm onorari. I Pm davanti ai giudici onorari sono in carica 5 anni e sono rinnovabili una sola volta. Sono scelti tra avvocati, professori universitari e magistrati.

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