LA PRECISAZIONE

Ai sensi dell’art. 8 della legge 08/02/1948 n. 47, nella qualità di Pubblico Ministero titolare del fascicolo a margine indicato, Vi richiedo la rettifica dell’articolo intitolato «L’orco fugge dai domiciliari bufera sul pm lumaca» a firma del giornalista Andrea Acquarone, pubblicato sul Vostro quotidiano il 21/03/2009, n. 69, p. 11, in quanto obiettivamente contrario a verità. Il testo ufficiale dell’imputazione per cui su conforme richiesta di questo Pm sono stati applicati gli arresti domiciliari all’imputato M. E. M., previa convalida del fermo, ed è stato emesso decreto di giudizio immediato il 05/03/2009, è il seguente: «reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi (una ventina di episodi circa), con violenza costringeva XY, minore di età (di anni 15), a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti dell’organo genitale. Violenza estrinsecatasi ponendo in essere la seguente condotta: accodarsi al minore allorché saliva su una vettura della metropolitana presso la Stazione Centrale, per recarsi a scuola; adagiarsi a lui con il proprio corpo, approfittando del fatto che si posizionava vicino alle porte della vettura, pronto a scendere; palpargli nel contempo l’organo genitale, stringendolo repentinamente e contro la sua volontà. In Milano, in continuazione, tra il dicembre 2008 ed il 21/01/2009». Sono false pertanto le seguenti notizie riportate nell'articolo: che l’imputato sia accusato di essere «uno stupratore», nel senso di autore di una violenza carnale; che l’imputato abbia usato «minacce» e consumato con il minore «rapporti quasi completi». Per i palpeggiamenti o toccamenti fugaci su indumenti (nella fattispecie, di un passeggero minorenne a bordo di una vettura metropolitana), per quanto in sé riprovevoli, non opera la obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, rientrando essi, per costante giurisprudenza, nei c.d. «casi minori» di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. (cfr. art. 275.3 c.p.p., modificato dall’art. 2 del D.L. 23/02/2009 n. 11). Su richiesta conforme di questo Pm è stata invece attivata la procedura di cui all’art. 276 c.p.p. per l’evasione dagli arresti domiciliari, con emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere entro 48 ore dalla segnalazione dell’evasione. La rettifica è richiesta, nelle forme e nei termini di legge: anzitutto nell'interesse del minore, che ha diritto a una rappresentazione veritiera e non peggiorativa dei fatti subiti; nell'interesse dell’imputato che ha diritto a che la stampa riporti con sostanziale esattezza gli elementi ufficiali dell'accusa elevata nei suoi confronti; nell'interesse dello stesso lettore, che ha diritto a leggere su un giornale notizie vere, quantomeno con riferimento al nucleo essenziale del fatto.


Il pm Edi Pinatto mi bacchetta. Ebbene, un uomo che per un mese assedia un adolescente di 15 anni e che «per una ventina di volte con violenza lo costringe a subire atti sessuali», non è secondo lui uno stupratore. Chissà magari nemmeno un pedofilo. Il reato del marocchino (poi evaso) si estrinsecava in una semplice violenza sessuale, stando al capo d’imputazione formulato dallo stesso pubblico ministero. Situazione che tra l’altro - scrive ancora il pm rientra tra i «cosiddetti casi minori». Per tutto ciò, sottolinea Pinatto, l’arresto non è obbligatorio. Vero («casi minori» ecco l’unico appiglio per aggirare il nuovo decreto anti-stupri), se non fosse che magari il capo d’imputazione nei confronti di tale soggetto avrebbe potuto essere scritto diversamente.

Si sa, da noi spesso la Giustizia è frutto di interpretazioni, così come di ipocriti contorsionismi giuridici. Non posso, dunque, far altro che prendere atto delle precisazioni del sostituto procuratore. Ma Pinatto mi permetta: con molto sgomento.
Andrea Acquarone

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