Ai sensi dellart. 8 della legge 08/02/1948 n. 47, nella qualità di Pubblico Ministero titolare del fascicolo a margine indicato, Vi richiedo la rettifica dellarticolo intitolato «Lorco fugge dai domiciliari bufera sul pm lumaca» a firma del giornalista Andrea Acquarone, pubblicato sul Vostro quotidiano il 21/03/2009, n. 69, p. 11, in quanto obiettivamente contrario a verità. Il testo ufficiale dellimputazione per cui su conforme richiesta di questo Pm sono stati applicati gli arresti domiciliari allimputato M. E. M., previa convalida del fermo, ed è stato emesso decreto di giudizio immediato il 05/03/2009, è il seguente: «reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi (una ventina di episodi circa), con violenza costringeva XY, minore di età (di anni 15), a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti dellorgano genitale. Violenza estrinsecatasi ponendo in essere la seguente condotta: accodarsi al minore allorché saliva su una vettura della metropolitana presso la Stazione Centrale, per recarsi a scuola; adagiarsi a lui con il proprio corpo, approfittando del fatto che si posizionava vicino alle porte della vettura, pronto a scendere; palpargli nel contempo lorgano genitale, stringendolo repentinamente e contro la sua volontà. In Milano, in continuazione, tra il dicembre 2008 ed il 21/01/2009». Sono false pertanto le seguenti notizie riportate nell'articolo: che limputato sia accusato di essere «uno stupratore», nel senso di autore di una violenza carnale; che limputato abbia usato «minacce» e consumato con il minore «rapporti quasi completi». Per i palpeggiamenti o toccamenti fugaci su indumenti (nella fattispecie, di un passeggero minorenne a bordo di una vettura metropolitana), per quanto in sé riprovevoli, non opera la obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, rientrando essi, per costante giurisprudenza, nei c.d. «casi minori» di cui allultimo comma dellart. 609-bis c.p. (cfr. art. 275.3 c.p.p., modificato dallart. 2 del D.L. 23/02/2009 n. 11). Su richiesta conforme di questo Pm è stata invece attivata la procedura di cui allart. 276 c.p.p. per levasione dagli arresti domiciliari, con emissione dellordinanza di custodia cautelare in carcere entro 48 ore dalla segnalazione dellevasione. La rettifica è richiesta, nelle forme e nei termini di legge: anzitutto nell'interesse del minore, che ha diritto a una rappresentazione veritiera e non peggiorativa dei fatti subiti; nell'interesse dellimputato che ha diritto a che la stampa riporti con sostanziale esattezza gli elementi ufficiali dell'accusa elevata nei suoi confronti; nell'interesse dello stesso lettore, che ha diritto a leggere su un giornale notizie vere, quantomeno con riferimento al nucleo essenziale del fatto.
Il pm Edi Pinatto mi bacchetta. Ebbene, un uomo che per un mese assedia un adolescente di 15 anni e che «per una ventina di volte con violenza lo costringe a subire atti sessuali», non è secondo lui uno stupratore. Chissà magari nemmeno un pedofilo. Il reato del marocchino (poi evaso) si estrinsecava in una semplice violenza sessuale, stando al capo dimputazione formulato dallo stesso pubblico ministero. Situazione che tra laltro - scrive ancora il pm rientra tra i «cosiddetti casi minori». Per tutto ciò, sottolinea Pinatto, larresto non è obbligatorio. Vero («casi minori» ecco lunico appiglio per aggirare il nuovo decreto anti-stupri), se non fosse che magari il capo dimputazione nei confronti di tale soggetto avrebbe potuto essere scritto diversamente.
Andrea Acquarone
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