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Congedo parentale, per i dipendenti si allunga la finestra fino ai 14 anni

Restano i tetti complessivi tra i genitori (10 mesi, 11 in alcuni casi) e le regole su indennizzo, quote non trasferibili e fruizione anche contemporanea

Congedo parentale, per i dipendenti si allunga la finestra fino ai 14 anni
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Per i lavoratori dipendenti si amplia l’arco temporale entro cui è possibile chiedere il congedo parentale: il limite arriva fino ai 14 anni del figlio (contro i 12 applicati fino al 2025). L’Inps precisa che, in caso di nascita, il congedo può essere fruito entro i primi quattordici anni di vita del bambino: per la madre lavoratrice dipendente decorre dalla fine del congedo di maternità, per il padre lavoratore dipendente dalla data di nascita. In caso di adozione, affidamento o collocamento, invece, il congedo può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Durata complessiva e limiti per ciascun genitore

La finestra si allunga, ma restano i tetti complessivi. Il congedo parentale spetta per un periodo totale, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi. Il limite può salire a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi (continuativi o frazionati). Dentro questi paletti, il diritto di astenersi dal lavoro è così ripartito: alla madre lavoratrice dipendente spettano fino a sei mesi; al padre lavoratore dipendente spettano fino a sei mesi, che possono diventare sette se l’astensione raggiunge almeno tre mesi. È inoltre previsto che il padre possa fruire del congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la madre non lavora. Per il genitore solo (madre o padre) il massimo è di 11 mesi, continuativi o frazionati.

Fruizione anche insieme, stop se finisce il lavoro e possibilità “a ore”

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente, chiarisce l’Inps. C’è poi una condizione netta legata al rapporto di lavoro: se il rapporto cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del lavoro. È prevista anche la possibilità di frazionare il congedo parentale a ore, oltre che in forma continuativa o frazionata “classica”.

Indennità: 30% (con tre mesi all’80%)

Sul fronte economico, ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. Nel messaggio Inps viene indicato che tre mesi sono indennizzabili all’80%. L’indennità si colloca entro la cornice temporale dei 14 anni (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) e, soprattutto, entro un periodo massimo complessivo indennizzabile (madre e/o padre) di nove mesi, così articolato: alla madre spettano tre mesi indennizzabili non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento); al padre spettano tre mesi indennizzabili non trasferibili entro il dodicesimo anno; a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile di tre mesi complessivi. Per il genitore solo sono riconosciuti nove mesi indennizzati al 30% della retribuzione.

Oltre i nove mesi

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, l’Inps indica che spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera solo a una condizione: il reddito individuale del genitore richiedente deve essere

inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. In pratica, oltre la soglia dei nove mesi “coperti”, l’accesso all’indennità diventa selettivo e dipende dalla situazione reddituale del richiedente.

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