I punti chiave
Con la sentenza n. 216/2025, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale chiarisce un punto sensibile per famiglie e finanza pubblica: l’INPS può pignorare la pensione di un beneficiario per recuperare indebite prestazioni o omesse contribuzioni. Il via libera, però, non è “in bianco”: l’azione riguarda alcune garanzie, perché la pensione è reddito essenziale. In concreto, il prelievo forzoso è ammesso entro un quinto dell’ammontare e con una cifra precisa: non può essere corrisposta una pensione inferiore al trattamento minimo, indicato dalla Corte come “attualmente pari a 603,40 euro”.
Il caso Ravenna
La pronuncia nasce dalla questione sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 69 della legge n. 153/1969, norma “speciale” pensata per consentire all’ente previdenziale il recupero dei propri crediti direttamente sulle prestazioni. Il giudice aveva messo a confronto questa disciplina con la regola generale del pignoramento prevista dall’articolo 545 del codice di procedura civile, che per molti crediti protegge una quota più ampia del trattamento: la soglia di impignorabilità è pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a 1.000 euro, e la quota pignorabile si calcola solo su ciò che eccede quella soglia. Nel meccanismo dell’art. 69, invece, il quinto si calcola sull’intero importo, fermo restando il “pavimento” del minimo.
Le motivazioni
La Consulta respinge l’idea che si tratti di una corsia preferenziale ingiustificata. Il recupero di indebiti e omissioni contributive, osserva la Corte, non coincide con un ordinario interesse “privato” dell’INPS: riguarda risorse che, se non ripristinate, finiscono per pesare sull’intero sistema previdenziale pubblico, costruito su un equilibrio delicato e sul principio di solidarietà. Il punto, in sostanza, è di finanza pubblica: il mancato recupero trasforma un errore o un’omissione in un costo diffuso. Per questo la diversità di disciplina viene considerata razionale e compatibile con i parametri costituzionali richiamati (in particolare art. 3 e art. 38, secondo comma), a patto che resti salvo il nucleo minimo di tutela del pensionato.
Quando vale la deroga e quando no
La Corte delimita anche il campo, evitando un’interpretazione “espansiva”: l’articolo 69 opera solo per crediti legati a prestazioni previdenziali indebite o a contribuzioni omesse. Per debiti di altra natura, come quelli civili, commerciali e bancari, torna applicabile la disciplina ordinaria del codice di procedura civile, con le soglie e i criteri previsti in via generale.
È un chiarimento che, di fatto, separa due piani: da un lato la tutela dell’equilibrio del sistema previdenziale, dall’altro la protezione del reddito pensionistico dalle aggressioni dei creditori comuni, dove le regole restano quelle generali.