Secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti delluomo, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli liquidati dalla stessa Corte «a condizione che le decisioni pertinenti» siano «coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del Paese interessato», e purché detti importi non risultino irragionevoli.
Pertanto, stante lesigenza di offrire uninterpretazione della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cosiddetta legge Pinto), «idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare lobiettivo di un serio ristoro» per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, «la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata».
È quanto ha stabilito la Cassazione, con sentenza n.
*Presidente Confedilizia
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.