Processo breve Alla Camera asse Fli-Pd su una norma contestata

Il testo sul processo breve approvato da palazzo Madama e ora nel cassetto della commissione Giustizia della Camera prevede che in caso di processi «lumaca» scatti un rimborso e l’estinzione dopo un periodo ben preciso: tre anni in primo grado, due in appello e un anno e sei mesi per la Cassazione. La «tagliola» scatterebbe però dopo due anni per i processi già in corso e che riguardano reati commessi prima del maggio 2006 (norma transitoria). Ecco altri contenuti chiave del testo, a partire dall’equa riparazione, la cui domanda dovrà essere presentata dalla parte interessata al presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il magistrato competente. Ed entro quattro mesi, la Corte D’Appello dovrà pronunciarsi sul ricorso con decreto motivato. Se viene accolto il pagamento del rimborso, dovrà avvenire entro 120 giorni. Poi c’è la prescrizione processuale, anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti: il processo dovrà considerarsi estinto se il giudizio di primo grado non sarà concluso entro tre anni (dall’esercizio dell’azione penale da parte del Pm); entro due per l’appello ed entro un anno e sei mesi per il giudizio in Cassazione. Ma questo riguarderà solo i processi relativi a reati con pene inferiori nel massimo a 10 anni. In caso di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, ogni grado di giudizio che dovrà celebrarsi di nuovo non dovrà durare più di un anno. La norma transitoria è quella che fa più discutere e che opposizione e finiani vorrebbero eliminare. In sostanza, prevede che l’estinzione processuale si applichi ai processi in corso solo se relativi a reati indultati o indultabili, commessi cioè prima del maggio 2006 e con pene inferiori a 10 anni. Ma sarà più breve di quella che verrebbe applicata ai processi futuri: la «tagliola» scatterebbe dopo due anni e non dopo tre. In questo modo, sostiene l’opposizione, salteranno i processi Mediaset e Mills in cui è imputato il premier, Silvio Berlusconi.

Il tetto dei due anni varrà anche per i processi in corso davanti alla magistratura contabile purché siano ancora in primo grado e questo non si sia concluso in cinque anni. Non varrà invece se il giudizio contabile è già in appello.

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