A proposito della sentenza del Tar

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

In data 30 ottobre era pubblicato su questo giornale un articolo titolato «La Cdl, a Monza la sinistra mente sul Tar».
Nell’articolo citato, facendo confusione tra due fatti diversi, la vicenda Cascinazza e quella che coinvolse la Cooperativa Camagni Olmini, si rilevavano circostanze inesatte che necessitano di una smentita. In particolare si rileva che la controversia che coinvolse la Cooperativa Camagni Olmini per l’annullamento del piano di lottizzazione proposto dalla Cooperativa sestese di abitazione “Camagni Olmini soc.coop“ volta alla realizzazione di edifici ad uso residenziale in viale Libertà a Monza era stata promossa da alcuni membri di minoranza del consiglio comunale di Monza con ricorso notificato al Tar Lombardia contro il Comune di Monza e la Cooperativa.
Il giudizio di primo grado si è già concluso con la sentenza del Tar Lombardia n.641/06 e non con ordinanza. Il provvedimento conclusivo del giudizio ha dato quindi ragione della legittimità dell’operato della Cooperativa e del Comune di Monza, giudicando inammissibile l’azione proposta dai consiglieri comunali di minoranza. Va, quindi, smentita l’affermazione che nella vicenda che coinvolse la Cooperativa esistevano solo «ordinanze dove non si dò ragione al Comune».
Per quanto concerne le dichiarazioni circa le operazioni immobiliari di «dubbio gusto» «messe in piedi dalle cooperative rosse», tra le quali il Sig. Mangone cita il piano di lottizzazione della Cooperativa Camagni Olmini, va osservato che detto pl opera importanti interventi, partecipando al piano regionale “20mila abitazioni in affitto“ e realizzando importanti opere di pubblica utilità come per esempio la realizzazione di alloggi in locazione permanente a canone calmierato, di alloggi in edilizia convenzionata a prezzi convenzionati-calmierati oltre che alla bonifica del sottosuolo nell’area oggetto del pl.
Il pl, pertanto, certamente non porterà alla conclusione di operazioni di dubbio gusto immobiliare, ma di sicura utilità pubblica, come del resto la storia e le realizzazioni della Cooperativa Camagni Olmini dimostrano ampiamente; viceversa solo l’immotivato ostruzionismo e le schermaglie meramente politiche in consiglio comunale stanno creando notevoli ritardi e gravissimi danni economici alla Cooperativa e alla collettività.


Prendo atto della precisazione ma nell’articolo si parlava di un altro intervento del tribunale amministrativo regionale, quello che secondo l’interpretazione di un consigliere regionale Ds avrebbe «dato ragione al Comune di Monza rispetto alla sussistenza delle salvaguardie urbanistiche». Interpretazione definita «errata» dall’avvocato Bruno Santamaria.
Ringrazio comunque la Cooperativa sestese Camagni-Olmini per le precisazioni che non smentiscono quanto da me scritto e che è riportato sul piano di governo del territorio del Comune di Monza, ovvero che la volumetria dell’intervento del pl Camagni-Olmini è di 36.495 mc e che l’edilizia convenzionata totale è pari al 21 per cento mentre la restante quota è edilizia libera da immettere sul mercato.


Come dire: operazione immobiliare legittima, dove per aumentare la volumetria edificabile c’è stata una minor cessione di aree a titolo di standard pubblico per servizi nel comparto di intervento. Quanto al «dubbio gusto», be’ è un’opinione di natura architettonica del sig.Mangone.
Gianandrea Zagato

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