Provvedimenti a carico dei dipendenti

Compete al datore di lavoro, come potere complementare al suo potere direttivo, anche il potere disciplinare, ossia la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei lavoratori. Tali provvedimenti devono essere sempre proporzionali alla gravità del comportamento che intendono punire. Il Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia/Cgil-Cisl-Uil prevede espressamente le seguenti sanzioni: il rimprovero verbale e quello scritto (per i casi di lievi mancanze ai propri doveri), la “multa” (per ripetizione reiterata delle mancanze che hanno già dato luogo a rimprovero, o, per esempio, per assenza dal servizio per un’intera giornata senza permesso del datore di lavoro), la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione (per mancanze gravi), il licenziamento disciplinare senza preavviso (per esempio per assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi, per altre mancanze di tale gravità che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, come il furto, il danneggiamento e la rissa).

La “multa” non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce rossa italiana. Copia dell’attestato di versamento deve pervenire all’Ebinprof e al lavoratore. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere superiore a 5 giorni.
*presidente Confedilizia

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