Ma quei quesiti sono legittimi

I sospetti di interferenze da parte di esponenti del governo affinché la Corte costituzionale si pronunci contro l’ammissibilità del referendum sulla legge elettorale, denunciati con le clamorose dimissioni del giudice Vaccarella, inducono a qualche riflessione sul merito della questione.
Invero i margini per una bocciatura dei quesiti paiono veramente esigui. La richiesta referendaria va, infatti, qualificata alla stregua di un diritto politico, comprimibile unicamente in presenza dei limiti stabiliti in modo espresso dall’articolo 75 della Costituzione in quanto il referendum è dotato di una qualità complementare, discendente proprio da un «plus» di legittimazione politica.
In materia di referendum elettorali si è consolidata una giurisprudenza che ammette il ricorso alla consultazione popolare qualora venga espressa chiaramente la finalità unitaria perseguita dai promotori. La Corte è chiamata a compiere un’indagine sul modo in cui il quesito viene predisposto solo quando la consultazione, vertendo su una «pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria», finisce per discostarsi palesemente dagli scopi che con il referendum il Costituente intendeva realizzare, primo fra tutti quello, di far pronunciare i cittadini con un voto libero e consapevole. Traccia di questa impostazione si ritrova nei lavori dell’Assemblea costituente; in quella sede venne avvertita la necessità che i cittadini fossero messi nelle condizioni di avere una conoscenza quanto più approfondita possibile delle questioni sottoposte al giudizio degli elettori. Di qui l’importanza di predisporre un quesito semplice e comprensibile e, di conseguenza, di dichiarare inammissibili quelli carenti di chiarezza e capaci, perciò, di ingenerare confusione circa il significato autentico della proposta referendaria. Per questo il quesito deve essere formulato in modo tale da agevolare un alto grado di consapevolezza dell’elettorato circa le conseguenze dell’eventuale esito positivo del referendum.
Altra condizione imprescindibile per consentire lo svolgimento del referendum è l’autoapplicabilità della normativa di risulta. Peraltro nel 1993, a proposito del quesito sulla legge elettorale del Senato, la Corte ritiene ammissibili i referendum, anche qualora l’esito della consultazione possa dar luogo a una disciplina con alcuni «inconvenienti», cui si potrà porre rimedio con un successivo intervento delle Camere.

Ora con riferimento all’odierno referendum, l’abrogazione delle norme che prevedono il collegamento di liste possiede, certamente, sia il carattere della omogeneità che l’autosufficienza in quanto è la legge stessa a prevedere, già da subito, che il premio di maggioranza possa essere attribuito a una singola lista, piuttosto che a una coalizione di liste.
*docente di Diritto costituzionale - Università di Catania

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