Quel castello di accuse non sta in piedi

PRINCÌPI I capi d’imputazione ipotizzati non spiegano «come» l’esponente Pdl avrebbe favorito le cosche

Quando i giovani magistrati, freschi vincitori di concorso, si apprestano a dare inizio al loro periodo di tirocinio, destinato a farli transitare da una conoscenza puramente teorica ad una indispensabile capacità pratica nell’amministrazione della giustizia, una raccomandazione è di prammatica.
Infatti, i magistrati cosiddetti «affidatari» che svolgono il loro servizio presso la Procura della Repubblica raccomandano in modo ripetuto ad ogni giovane collega di badare a formulare i capi di imputazione nei confronti di qualsivoglia imputato non in modo astratto, facendo cioè riferimento alla previsione teorica contenuta nella norma incriminatrice, bensì in modo molto concreto e puntuale, indicando cioè in modo dettagliato e circostanziato il comportamento pratico ascrivibile all’imputato e riconducibile alla previsione astratta di quella norma incriminatrice.
E ciò perché, come è evidente, uno dei principi fondamentali dello stato di diritto è quello di legalità; questo si esprime, fra l’altro, anche nella esigenza secondo cui ogni accusa formulata a carico di un soggetto debba consistere in una indicazione di una determinata condotta materiale ritenuta illecita per consentirgli di conoscerla e difendersi, mentre, invece, le indicazioni generiche o astratte non possono mai tradursi in una legittima formulazione accusatoria.
Facciamo un esempio.
Un articolo del codice penale italiano punisce il reato di furto, prevedendo allo scopo che «chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è punito...».
Orbene, il magistrato che volesse accusare qualcuno di furto ha il preciso onere di indicare la condotta materiale in cui è consistito quell’impossessamento, con ogni circostanza ad essa attinente: luogo, ora, oggetto, modalità dell’azione e così via.
Solo in questo modo si passa dall’astrattezza di un diritto puramente pensato ad una concretezza di una giustizia che va amministrata.
Ebbene, leggendo le formulazioni accusatorie a carico di Nicola Cosentino, sottosegretario del ministero dell’Economia, così come riportate dai quotidiani a diffusione nazionale, emergono inevitabili perplessità.
È dato, infatti, leggere che la pesantezza dell’imputazione di concorso esterno ad associazione camorristica a suo carico starebbe nel fatto che egli «contribuiva, sin dagli anni Novanta, a rafforzare vertici e attività dei gruppi camorristici Bidognetti e Schiavone, dai quali riceveva puntuale sostegno elettorale»; ed ancora perché egli «avrebbe garantito il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa e amministrazione pubblica».
Per completare, la richiesta di arresto viene giustificata con «la persistenza del debito di gratitudine» che il sottosegretario tuttora avrebbe verso i clan camorristici.
Si aggiungono, inoltre, osservazioni circa il fatto che l’onorevole Cosentino, secondo le dichiarazioni di un imprenditore pentito, Gaetano Vassallo, avrebbe avuto interessi nella società Eco4 e che, addirittura, il Cosentino avrebbe ricevuto in una occasione cinquantamila euro in contanti da parte di tale Orsi Sergio.
Ebbene, si vuole sperare che i giornalisti che hanno riportato le accuse di cui sopra mettendole fra virgolette, distratti per qualche motivo, abbiano omesso di riportare quelle che dovrebbero essere le accuse vere e proprie e che, invece, nei virgolettati vanamente si cercherebbero (eccetto quella dazione di danaro che, forse, è riportabile a un finanziamento più o meno illecito).
Leggendo, infatti, quanto appare tra quelle virgolette è invincibile l’impressione che ci si sia limitati a formulare le accuse verso Cosentino in maniera astratta e per nulla concreta, come invece dovrebbe essere.
Se, infatti, quel «contribuiva a rafforzare attività camorristiche» richiama in modo evidente la formulazione normativa teoricamente prevista dal codice penale, manca del tutto come, invece sarebbe stato necessario, la precisazione necessaria per imbastire una formulazione accusatoria giuridicamente legittima: manca cioè l’indicazione delle modalità con cui Cosentino «avrebbe contribuito a rafforzare i gruppi camorristici» con quali effetti pratici e, soprattutto, in che cosa si sia concretamente tradotto il sostegno elettorale che avrebbe ricevuto in cambio.
Seguendo questa stessa logica, che è l’unica giuridicamente legittima, bisognerebbe precisare in che modo, come e perché egli avrebbe garantito i rapporti tra mafiosi e pubblica amministrazione e, soprattutto (visto che quest’ultimo sembra essere il motivo che sorregge la richiesta di carcerazione) come si sia espressa ancor oggi «la persistenza del debito di gratitudine» da parte di Cosentino verso i clan criminali.
Insomma, per dirla in altro modo, si vorrebbe sapere di cosa Cosentino sia accusato, perché, leggendo gli articoli sulla stampa nazionale, non si capisce proprio.
A far conto soltanto di essi se ne dovrebbe concludere che Cosentino è accusato di concorso esterno in associazione camorristica allo stesso modo in cui si potrebbe accusare chiunque di furto affermando che costui si sia impossessato di una cosa mobile altrui: ma senza specificare l’oggetto, il tempo, le modalità del furto, l’appartenenza della cosa rubata e le circostanze che lo hanno accompagnato.


Nonostante tutto, non voglio e non posso credere che sia davvero così.
E attendo, perciò, o che i cronisti giudiziari leggano con più attenzione i capi di imputazione a carico di Cosentino, oppure che siano messi a loro disposizione quelle pagine che, forse, non lo sono state.

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