Il Giornale del Cavallo

Recenti orientamenti della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per danno procurato da cavalli

Un consiglio a proprietari di cavalli e cavalieri: non avvicinate i cavalli che non conoscete, muovetevi sempre con cautela, non alzate la voce, e non fidatevi

Recenti orientamenti della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per danno procurato da cavalli

A cura dell'Avv. Virginia Polidori
Redazione www.ilportaledelcavallo.it

In materia di responsabilità civile per danno procurato da cavallo si applica il codice civile e in particolare l’art. 2052 il quale stabilisce: “Danno cagionato da animali: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).

La giurisprudenza non è ancora ben schierata riguardo il tema della responsabilità per danni cagionati da cavalli, solo di recente cominciano a fioccare le pronunce dovute ahimè al sempre crescente numero di cadute e incidenti quali calci e morsi.

La giurisprudenza più datata ritiene responsabile il proprietario del cavallo:
In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico – criterio economico-sociale-), trasferendolo a un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arrecati dallo stesso. (Per capirci: se il proprietario percepisce danaro, è ravvisabile responsabilità, ma se, per atto di liberalità, mette a disposizione il proprio equide, e nulla quindi egli percepisce, responsabile è chi è in sella, n.d.s.)”. Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2002, n. 14743

Ancora:
È responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. il proprietario di un cavallo che scalciando arreca danno ad un cavaliere su altro cavallo.”

Tribunale Milano, 10 ottobre 1985

E ancora…
L'esimente della responsabilità ex art. 2052 c.c. in caso di imbizzarrimento di un cavallo non opera, atteso che questo comportamento si ricollega alla naturale imprevedibilità e pericolosità della bestia.”
Tribunale Roma, 27 aprile 1979

Altra parte della giurisprudenza, più recente e di maggiore autorevolezza, cerca al contrario di tutelare il proprietario:
La responsabilità presuntiva del proprietario dell'animale, per il danno dal medesimo cagionato, va esclusa in presenza del caso fortuito, il quale risulta comprensivo della colpa esclusiva del danneggiato. (A tale stregua è stata ravvisata la colpa esclusiva del danneggiato nella condotta di chi, passando dietro ad un cavallo, faccia cadere in terra un mazzo di chiavi nelle immediate vicinanze dell'animale, senza adottare alcuna cautela nel raccoglierlo”).
Tribunale Roma, 27 marzo 1997

E ancora: “In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di caso fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all’utente) che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile.” Così la Suprema Corte nel 2002.

Come detto le sentenze fioccano di questi tempi, e si potrebbe anche tentare di proporne una raccolta. Sia ai proprietari che ai semplici cavalieri mi permetto di dare un consiglio: attenzione: non avvicinate i cavalli che non conoscete, muovetevi sempre con cautela, non alzate la voce, e non fidatevi! I cavalli sono animali splendidi, nobili, eleganti e dal cuore grande, ma sono anche molto timorosi e, può capitare che per fuggire un pericolo inesistente, ricorrano alle loro uniche armi di difesa: fuga, calcio o morso!


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