La Legge n° 56 del 15 gennaio 1934 prevedeva che nell'ambito di ogni condominio fosse nominato un Consiglio di Condominio, norma che non è poi stata ripresa dal codice civile del 1942 che come è noto è stato approvato con Regio decreto del 16 marzo 1942 col n° 262 tuttora vigente e pertanto tale istituto oggi non è più obbligatorio.
Esistono però molti regolamenti di condominio che prevedono la nomina del Consiglio di Condominio pertanto solo se ed in quanto i singoli regolamenti prevedano tale istituto si procede, nel corso delle assemblee annuali condominiali contestualmente alla nomina dell'amministratore anche a quella del consiglio di condominio.
Il regolamento di condominio stabilisce anche da quanti membri debba essere composto, ed in genere in numero dispari.
Normalmente i consiglieri vengono scelti tra i condomini o loro congiunti ed il regolamento indica quali compiti debbano svolgere normalmente sono di assistenza consultiva dell'amministratore e con funzione di revisori contabili nel senso che debbono verificare che le poste in consuntivo siano corredate da adeguate pezze giustificative.
Non hanno la facoltà di entrare nel merito delle singole spese che è invece di competenza dell'assemblea del condominio.
Nel loro operato non si possono sovrapporre o sostituire all'assemblea dei condomini.
Ovviamente la nomina per essere valida deve essere posta all'ordine del giorno dell'assemblea e poiché, come detto il codice civile ignora questo argomenti per la sua elezione in genere si ritiene che valgano le stesse maggioranze previste per la nomina dell'amministratore.
Le riunioni del consiglio vengono convocate dall'amministratore che invia ai consiglieri un invito scritto contenente anche l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.
Normalmente delle sedute viene redatto un verbale, inviato ai Consiglieri e trascritto su un apposito libro.
In sede di assemblea devono riferire di aver controllato le fatture e le pezze giustificative delle diverse spese condominiali, di aver assistito l'amministratore nello svolgimento delle sue funzioni e di aver assolto ai compiti loro affidati dall'assemblea.
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