Responsabilità civile per i magistrati, ecco cosa prevede l'emendamento

L'emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati approvata oggi dalla Camera modifica la legge del 13 aprile 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio nelle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati

Responsabilità civile per i magistrati, ecco cosa prevede l'emendamento

L'emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati approvata oggi dalla Camera modifica la legge del 13 aprile 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio nelle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. Se diventerà legge "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale". Quindi, chi ritiene di essere stato danneggiato volontariamente o per colpa grave da una sentenza, potrà fare causa allo Stato o al giudice che l'ha emessa.

Non solo, con questa modifica si chiede di modificare la norma secondo la quale "nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto ne quella di valutazione del fatto e delle prove", con una disposizione per la quale "nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di valutazione del fatto e delle prove" salvo alcuni casi, come ad esempio se ci si trova di fronte a negligenza inescusabile che porta all’affermazione di un fatto la cui esistenza e incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento.

Per determinare i casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto deve essere valutato, inoltre, "se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto".

Nel caso in cui si verifica la violazione del diritto dell’Unione europea si deve tenere conto "se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale, nonchè se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia" della Ue.

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