Nessun cambio daccusa per Stefano Lucidi. Resta omicidio colposo il reato contestato al pirata della strada che lo scorso 22 maggio travolse e uccise con la sua auto, dopo essere passato con il rosso a folle velocità sulla via Nomentana, due fidanzati in motorino, Flaminia Giordani e Alessio Giuliani. Il Tribunale del Riesame, presieduto da Giuseppe DArma, ha ritenuto inammissibile lappello del pm Carlo Lasperanza contro lordinanza del gip Roberta Palmisano: il magistrato voleva che a Lucidi fosse contestato il duplice omicidio volontario, perché correndo in quel modo e ignorando un semaforo su una strada come la Nomentana, sapeva bene che avrebbe potuto uccidere qualcuno e ha accettato il rischio. Ma non cè stato niente da fare. I giudici non entrano nel merito della questione, non fanno alcun cenno alle modalità dellincidente o alle condizioni dellautomobilista killer, si limitano ad osservare che, «avendo il gip accolto la richiesta di applicazione della massima misura cautelare nei confronti di Lucidi, viene meno ogni competenza del Tribunale del Riesame, non essendo in questione limposizione o la modifica della misura cautelare». Sarebbe stato diverso se in conseguenza di una differente qualificazione giuridica del fatto, il gip non avesse adottato la stessa misura cautelare chiesta dal magistrato. In questo caso, invece, pur non condividendo limpostazione della Procura sul tipo di reato, il giudice ha ugualmente ritenuto necessario che Lucidi finisse in prigione, come voleva il pm.
In sostanza il Riesame ha accolto la tesi sostenuta durante ludienza di tre giorni fa dal difensore di Lucidi, lavvocato Basilio Fiore, sullinammissibilità dellistanza della Procura per «difetto di interesse». La questione è prettamente tecnica. Secondo il penalista «lunico interesse che il pm può perseguire in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o limposizione di una misura cautelare, non potendo in alcun modo proporre impugnazione una volta ottenuto laccoglimento delle sue richieste riguardanti lemissione del provvedimento cautelare». «Difatti - si legge ancora nella memoria - la qualificazione giuridica data al fatto dal gip non costituisce alcun vincolo per le fasi future. Il pm sarà assolutamente libero di esercitare lazione penale con la formulazione del capo di imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, decreto penale o applicazione pena». Lasperanza, cioè, potrà comunque chiedere il processo per Lucidi contestandogli lomicidio volontario.
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