Roma

Resta omicidio colposo l’accusa per Lucidi

Nessun cambio d’accusa per Stefano Lucidi. Resta omicidio colposo il reato contestato al pirata della strada che lo scorso 22 maggio travolse e uccise con la sua auto, dopo essere passato con il rosso a folle velocità sulla via Nomentana, due fidanzati in motorino, Flaminia Giordani e Alessio Giuliani. Il Tribunale del Riesame, presieduto da Giuseppe D’Arma, ha ritenuto inammissibile l’appello del pm Carlo Lasperanza contro l’ordinanza del gip Roberta Palmisano: il magistrato voleva che a Lucidi fosse contestato il duplice omicidio volontario, perché correndo in quel modo e ignorando un semaforo su una strada come la Nomentana, sapeva bene che avrebbe potuto uccidere qualcuno e ha accettato il rischio. Ma non c’è stato niente da fare. I giudici non entrano nel merito della questione, non fanno alcun cenno alle modalità dell’incidente o alle condizioni dell’automobilista killer, si limitano ad osservare che, «avendo il gip accolto la richiesta di applicazione della massima misura cautelare nei confronti di Lucidi, viene meno ogni competenza del Tribunale del Riesame, non essendo in questione l’imposizione o la modifica della misura cautelare». Sarebbe stato diverso se in conseguenza di una differente qualificazione giuridica del fatto, il gip non avesse adottato la stessa misura cautelare chiesta dal magistrato. In questo caso, invece, pur non condividendo l’impostazione della Procura sul tipo di reato, il giudice ha ugualmente ritenuto necessario che Lucidi finisse in prigione, come voleva il pm.
In sostanza il Riesame ha accolto la tesi sostenuta durante l’udienza di tre giorni fa dal difensore di Lucidi, l’avvocato Basilio Fiore, sull’inammissibilità dell’istanza della Procura per «difetto di interesse». La questione è prettamente tecnica. Secondo il penalista «l’unico interesse che il pm può perseguire in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, non potendo in alcun modo proporre impugnazione una volta ottenuto l’accoglimento delle sue richieste riguardanti l’emissione del provvedimento cautelare». «Difatti - si legge ancora nella memoria - la qualificazione giuridica data al fatto dal gip non costituisce alcun vincolo per le fasi future. Il pm sarà assolutamente libero di esercitare l’azione penale con la formulazione del capo di imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, decreto penale o applicazione pena». Lasperanza, cioè, potrà comunque chiedere il processo per Lucidi contestandogli l’omicidio volontario. Potrà ancora provare a convincere il gip che non può essere considerato un reato colposo quello di un automobilsita che attraversa con il rosso, correndo a 90 km orari, un incrocio come quello tra via Nomentana e viale Regina Margherita. E per di più senza patente.

In certe condizioni l’eventualità di uccidere qualcuno è praticamente una certezza.

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