da Roma
«Ogni persona che versa in condizioni terminali o che è affetta da una patologia gravemente invalidante, irreversibile e con progonosi infausta, ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante lassistenza di un medico». È questo il passaggio chiave della proposta di legge firmata dal diessino Franco Grillini oltre che dal deputato della Rosa nel pugno, Maurizio Turco (non dal ministro Livia Turco), dalla comunista Katia Bellillo e da Lanfranco Turci, ex diessino ora Rnp.
Per il medico che pratica leutanasia rispettando tutte le modalità di legge è prevista «limpunibilità». Nellarticolo 6 si legge che «il medico curante che pratica leutanasia attiva non è punibile se presta la propria opera alle condizioni e con le procedure stabilite dalla legge». Deve essere il paziente a richiedere leutanasia con «una dichiarazione scritta, redatta, datata e firmata personalmente». Nel caso in cui il malato fosse in condizioni tanto gravi da non poter compilare autonomamente tale richiesta potrà «affidare lincarico a persona di sua fiducia, purché maggiorenne, che non abbia alcun interesse materiale rispetto al decesso».
Alla base del pdl il principio dellautodeterminazione per ogni individuo. Per questo prima di tutto si prevede che si esprima la propria volontà in un «testamento biologico». Nellarticolo 3 si stabilisce che «ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere ha la facoltà di redigere un testamento biologico, che resta valido e vincolante per i medici curanti anche in caso di successiva perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare, contenente lindividuazione dei trattamenti sanitari cui acconsente o non acconsente di essere sottoposta». Dunque in questo documento il paziente può esprimere la propria volontà ad esempio di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di prolungamento dellesistenza. Con il testamento biologico il malato può decidere di non essere sottoposto allalimentazione o allidratazione artificiali da parte di terze persone; di rifiutare trattamenti analgesici; di consentire il prelievo di organi e tessuti in caso di morte cerebrale accertata.
In caso di perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare, il testamento biologico può essere allegato alla cartella clinica del paziente, su richiesta della persona di fiducia nominata dal malato.
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