Rimborsi spese, le Entrate fanno discutere

Rimborsi spese ai professionisti: sono tassabili o no? Sulla questione si è aperto un dibattito acceso, dopo la precisazione espressa dall’Agenzia delle Entrate il 18 maggio scorso. Secondo l’Agenzia, i rimborsi spese, sostenuti dai committenti, costituiscono reddito per i professionisti e devono quindi essere riportati nelle fatture emesse da questi ultimi, per poter essere dedotti. Le conclusioni dell’Agenzia si riferiscono al caso di un professionista costretto, per svolgere una determinata prestazione, a sostenere spese di viaggio, vitto e alloggio, «prepagate» però dal committente, nei confronti del quale veniva quindi emessa fattura. Secondo le Entrate, invece, il committente avrebbe dovuto comunicare al professionista l’entità delle spese sostenute, che poi avrebbero dovuto aggiungersi in fattura al compenso spettante al professionista stesso, che poi le avrebbe dedotte quale spesa di produzione del reddito.
Una posizione peraltro in contrasto con quella precedentemente espressa dalla Commissione tributaria centrale, secondo cui la spesa deve essere invece imputabile al committente. E che viene ritenuta errata dai commercialisti, ai cui Consigli nazionali arrivano solleciti da parte degli iscritti per un «urgente intervento» nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tanto più che se il professionista supera, nell’anno, il limite del 2% dei ricavi quale spesa di produzione del reddito, l’eccedenza non è deducibile: quindi c’è il rischio che non possa dedurre le spese sostenute. Ecco perchè, secondo il neopresidente dei dottori commercialisti Mario Damiani, l’interpretazione delle Entrate è errata: «da una parte tassa come reddito ciò che è una spesa del professionista e, dall’altra, limita la deducibilità dei costi».
«Le spese di vitto e alloggio sostenute dall’impresa committente - spiega Paolo Moretti, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale ragionieri - rappresentano il corrispettivo di servizi che l’impresa ha chiesto nel suo interesse per usufruire della prestazione del professionista. È l’impresa che richiede il servizio, lo paga e riceve quindi la fattura a lei intestata.

Sembra conseguente ricavarne che il relativo importo deve concorrere, quale componente negativa, alla determinazione dell’imponibile d’impresa, escludendo quindi l’imputazione al professionista. Sostenere il contrario, oltre a contraddire la reale configurazione dei rapporti economico, porterebbe ad alterare la determinazione del reddito del professionista stesso».

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