Se si dice «no» a una delibera condominiale

«L’articolo 1.137 del Codice civile non disciplina la forma delle impugnazioni delle delibere condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’articolo 163». Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, così risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto attorno all’individuazione del mezzo tecnico di impugnazione delle decisioni assunte dall’assemblea di condominio. Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, il termine «ricorso», che figura ripetutamente nel citato articolo 1.137, andava inteso in senso tecnico; secondo altra parte della giurisprudenza, invece, lo stesso termine andava letto come sinonimo di istanza giudiziale.
Nella motivazione del provvedimento, i Supremi giudici giustificano la loro decisione sul presupposto che la previsione di cui all’articolo 1.

137 «è inserita in un contesto normativo - il Codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale» e «non anche sotto quello procedurale»; inoltre, in base alla considerazione che «la prescrizione del ricorso, come veste dell’atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità», regole che, invece - precisano ancora i giudici - «mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali», le quali, pertanto, non possono che essere «soggette alle norme comuni di procedura».
*Presidente Confedilizia

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