«Larticolo 1.137 del Codice civile non disciplina la forma delle impugnazioni delle delibere condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dallarticolo 163». Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, così risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto attorno allindividuazione del mezzo tecnico di impugnazione delle decisioni assunte dallassemblea di condominio. Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, il termine «ricorso», che figura ripetutamente nel citato articolo 1.137, andava inteso in senso tecnico; secondo altra parte della giurisprudenza, invece, lo stesso termine andava letto come sinonimo di istanza giudiziale.
Nella motivazione del provvedimento, i Supremi giudici giustificano la loro decisione sul presupposto che la previsione di cui allarticolo 1.
*Presidente Confedilizia
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