È stato approvato definitivamente il decreto legislativo che dà attuazione allarticolo 1, legge numero 123 del 3 agosto 2007, «per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo». Il provvedimento è formato da 303 articoli e 52 allegati e tra le novità di interesse segnaliamo, in particolare, la prevista responsabilità del committente (cioè del «soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata»: pensiamo, ad esempio, al condominio in occasione di lavori di ristrutturazione dello stabile) per linosservanza di determinati obblighi in tema di «salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili», e ciò anche - paradossalmente - nel caso in cui il committente abbia conferito lincarico della progettazione o del controllo dellesecuzione dellopera, al responsabile dei lavori (operazione, questa, che finora, giustamente, lo esonerava da qualsiasi responsabilità in materia).
I predetti obblighi introdotti dal passato governo a carico del committente (per la cui eliminazione la Confedilizia si attiverà) sono quelli di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera «e», e 99 del precitato decreto legislativo, attinente alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza, dellobbligo del committente di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e dellobbligo della trasmissione della notifica preliminare.
*presidente Confedilizia
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