Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

È stato approvato definitivamente il decreto legislativo che dà attuazione all’articolo 1, legge numero 123 del 3 agosto 2007, «per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo». Il provvedimento è formato da 303 articoli e 52 allegati e tra le novità di interesse segnaliamo, in particolare, la prevista responsabilità del committente (cioè del «soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata»: pensiamo, ad esempio, al condominio in occasione di lavori di ristrutturazione dello stabile) per l’inosservanza di determinati obblighi in tema di «salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili», e ciò anche - paradossalmente - nel caso in cui il committente abbia conferito l’incarico della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera, al responsabile dei lavori (operazione, questa, che finora, giustamente, lo esonerava da qualsiasi responsabilità in materia).
I predetti obblighi introdotti dal passato governo a carico del committente (per la cui eliminazione la Confedilizia si attiverà) sono quelli di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera «e», e 99 del precitato decreto legislativo, attinente alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza, dell’obbligo del committente di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare.

Restano confermati, invece, i soli obblighi di informazione e formazione previsti dal decreto legislativo 626/’94 (abrogato dal provvedimento in parola) a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti da proprietari di fabbricati (stipulate - com’è noto - dalla Confedilizia con Cgil-Cisl-Uil), nonché la totale esclusione dell’applicazione della normativa per il lavoro domestico.
*presidente Confedilizia

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