Siete rimasti a terra? Ecco come farvi rimborsare

RIMEDI Se il viaggio è saltato entro sette giorni è possibile riavere i soldi del biglietto

I più fortunati hanno prolungato con piacere il loro soggiorno, ma migliaia di turisti hanno dovuto abbandonare il sogno della vacanza, o sono rimasti bloccati negli aeroporti internazionali senza poter rientrare, sballottati da un posto a un altro, privi di informazioni adeguate. Semplicemente in attesa. La nube di cenere si starebbe dissipando e l’intero spazio aereo italiano è stato riaperto, ma i dubbi dei consumatori rimangono. L’emergenza sarebbe stata gestita male da parte delle compagnie aeree e dei tour operator e non c’è chiarezza sui diritti dei consumatori. Per questo i centralini del Codacons sono in tilt.
«Si tratta di causa di forza maggiore – ha dichiarato l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it - ma questo non giustifica il fatto che ai passeggeri non sia stata data alcuna assistenza, né sono stati spiegati i loro diritti, secondo quanto sancito dalla Carta dei diritti del Passeggero, né c'è stata alcuna chiarezza sui tempi, modi, mezzi, rimborsi, scadenze». E a rimetterci sono stati soprattutto i consumatori. Perché se i danni maggiori, determinati dalla cancellazione dei voli, non sono colpa di nessuno, molti danni aggiuntivi avrebbero potuto essere evitati se i passeggeri non fossero stati privati del diritto all'assistenza e all'informazione. In casi come questi, secondo la Carta dei diritti del passeggero, le norme comunitarie prevedono il rimborso del prezzo del biglietto, ma non il risarcimento aggiuntivo dei danni. Finora British Airways e Alitalia si sono dimostrate disponibili a rimborsare il costo del biglietto e a garantire le diverse forme di assistenza. Ma per l'associazione AssoConsumatori Italia «molte compagnie si rifiutano di risarcire il costo del biglietto a chi non può partire trincerandosi dietro la causa di forza maggiore». E allora, facendo riferimento a quanto spiegato sulle pagine del sito di Codacons, proviamo a spiegare ai consumatori come districarsi in questo ginepraio.
1. Per chi possiede

un biglietto aereo
Il consumatore ha, e dunque aveva, diritto all'assistenza gratuita (due telefonate, o fax o email, e, in base al tempo d’attesa trascorso, a pasti e bevande o al pernottamento con relativo trasporto). Inoltre, ha diritto al rimborso dell’intero costo del biglietto entro sette giorni senza penali per la parte del viaggio non effettuata. Il rimborso, deve essere pagato in contanti, salvo sia il passeggero a preferire buoni viaggio o altri servizi. Al posto del rimborso, il passeggero può optare per la riprotezione, ovvero l'imbarco su un volo alternativo non appena possibile o a una data successiva a lui più conveniente. Nel caso di danni aggiuntivi che si sarebbero potuti evitare se le compagnie avessero adottato tutte le misure del caso, il consumatore potrebbe avere diritto anche alla compensazione pecuniaria (250 euro per tratte fino a 1.500 Km, 400 euro tra i 1.500 ed i 3.500 Km o, per le tratte intracomunitarie, oltre 3.500 Km e 600 euro oltre i 3.500 Km al di fuori dell'Ue). Anche se questo è un punto abbastanza controverso.
2. Per chi ha acquistato

un pacchetto turistico
Se una persona deve ancora partire, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Se sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. In questo caso, invece, non ci sono controversie e il consumatore non ha diritto a un risarcimento del danno, dal momento che si tratta di un caso di forza maggiore. Per chi era già in vacanza, in caso di rientro anticipato, il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. L'organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro.
3. Prenotazioni

alberghiere
Questo caso non è soggetto a leggi, ma solo a regole contrattuali. Per cui è molto probabile che la notte d'albergo disdetta il giorno prima o il giorno stesso si debba pagare, mentre per le eventuali notti successive va visto caso per caso.

Intanto, secondo la stima del portavoce del Consiglio degli aeroporti per l'Europa (Aci Europe), Robert O'Meara, il blocco dei voli dovrebbe costare agli aeroporti europei più di 200 milioni. A questo proposito Codacons lancia un nuovo allarme: «Ci potrebbero essere serie ripercussioni anche sui prezzi di moltissimi prodotti in vendita nel nostro Paese, nonché sulle tariffe aeree».

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