Sme, ignorate le prove a favore di Berlusconi

La Corte d’appello di Milano: l’accusa sapeva che tutte le decisioni prese dai gip romani erano state regolari. E semmai contro l’ex premier. Nelle motivazioni della sentenza che ha mandato assolto il Cavaliere i giudici criticano la condanna di primo grado "carente e contraddittoria"

Sme, ignorate le prove a favore di Berlusconi

Milano - Una sentenza, quella di primo grado, «carente e contraddittoria». Perché, in sintesi, il quadro indiziario non era «idoneo a convalidare il convincimento che Squillante fosse un giudice a libro paga di Berlusconi». Anzi, in presenza di un elemento a discarico dell’ex premier, questo venne «ignorato dai pubblici ministeri». Estratti delle motivazioni depositate ieri dai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Milano, che lo scorso 27 aprile hanno assolto Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione in atti giudiziari al termine del processo Sme. «Per non aver commesso il fatto».
Dunque, è «ravvisabile carenza e contraddittorietà» nella sentenza con cui il tribunale, il 10 dicembre 2004, aveva deciso di assolvere Berlusconi solo per prescrizione dopo la concessione delle attenuanti generiche dall’accusa di aver versato sul conto svizzero «Rowena» del giudice Renato Squillante 434mila dollari (bonifico «Orologio», del 1991) attraverso il conto «Mercier» di Cesare Previti, e di aver concorso (con lo stesso Previti e Pietro Barilla) a corrompere con 200 milioni nel 1988 il giudice civile Filippo Verde, estensore della sentenza che nel 1986 bloccò la cessione a De Benedetti del colosso alimentare Sme. Per la corte d’Appello, infatti, non esiste correlazione tra il versamento «Orologio» e «atti riconducibili alla funzione giudiziaria concretamente esercitata» dall’ex capo dei gip di Roma. In primo grado, infatti, il tribunale, «mentre ha disatteso la testimonianza dell’Ariosto in merito alle dazioni corruttive in contante a favore di Squillante e ha, per altro verso, escluso la riferibilità a Berlusconi del bonifico del 26/7/88 al fine di condizionare l’esito del processo Sme, ha nel contempo ravvisato nel solo bonifico del 6/3/91 da Previti a Squillante (con fondi di provenienza Fininvest) la prova del continuativo asservimento del giudice agli interessi dell’imputato, senza individuare atti riconducibili alla funzione giudiziaria concretamente esercitata». Perché «a parere della corte, il dato più rilevante per contrastare la prova a carico è costituito dal fatto, (assolutamente incontroverso) e tuttavia ignorato dai pubblici ministeri territoriali, che, nel periodo in contestazione (tra il 1986 e il 6 marzo del 1991), nessun procedimento approdato all’ufficio Gip del Tribunale di Roma, ove Squillante avrebbe potuto influire direttamente o indirettamente, ha rivelato aspetti irregolari o discutibili». «Risulta, al contrario, che in quei pochi casi in cui poteva profilarsi un interesse di Berlusconi o di società del gruppo Fininvest i titolari dei procedimenti decisero coerentemente in conformità alla richiesta della pubblica accusa o, “mostrandosi più realisti del re”, assunsero iniziative contro le richieste del pm, ma in senso sfavorevole agli interessi di Berlusconi».
Un altro «ragionevole dubbio» della Corte. «Perché mai - scrivono i giudici - un imprenditore avveduto come Berlusconi, dotato di immensa disponibilità finanziaria, avrebbe dovuto effettuare, o meglio fare effettuare, un pagamento corruttivo attraverso la modalità (bonifico bancario) destinata a lasciare tracce, anziché con denaro contante, e per quale ragione il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito attraverso il transito sui conti di Previti, anziché direttamente al destinatario?». E, infine, nemmeno valgono le testimonianze rese da Stefania Ariosto (la teste «Omega»). Perché dalle sue dichiarazioni «possono trarsi elementi di giudizio sulla propensione corruttiva di Previti», ma «nessun serio indizio» a carico di Berlusconi.
Secondo i giudici milanesi, infatti, «è evidente che il tessuto amicale con un professionista chiacchierato e, in taluni casi, una illecita commistione di interessi economici, ridondano solo sul piano deontologico del comportamento dei magistrati coinvolti e, laddove arrivano a superare la soglia della liceità penale, non integrano comunque ipotesi corruttive».

«Quello che è certo», invece, è che «nessun indizio può trarsene a carico di Silvio Berlusconi in ordine al reato a lui contestato a meno di non ritenere che tra lui e Previti, che certo era avvocato di affari Fininvest, si sia attuato un inedito procedimento di fusione identitaria, dando luogo a un nuovo, complesso soggetto di diritto derogativo del principio della responsabilità penale».
Quindi, è la conclusione, «proprio l’ineludibile distinzione giuridica delle posizioni dei personaggi comporta l’irrilevanza, rispetto a Berlusconi, di altre vicende narrate dall’Ariosto».

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