Soppressa la deduzione del 15% per le imprese che affittano

Le voci su intese con altri istituti. I sindacati: contrari ad accordi

Il decreto legge del 30 settembre 2005 articolo 7, numero 203/2005 - già convertito in legge - ha disposto una modifica del trattamento fiscale delle locazioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese. Prima la legge prevedeva che - analogamente a quanto previsto in capo alle persone fisiche, il canone di locazione percepito dovesse subire un abbattimento forfettario del 15% allo scopo di poter essere confrontato in modo omogeneo con la rendita catastale dell'immobile, la cui determinazione ha luogo concettualmente previa depurazione degli oneri stimati a carico della proprietà (dovendosi poi tassare il più alto fra il reddito ridotto del 15% e la rendita catastale). Tale deduzione - del tutto insufficiente, posto che gli studi in materia catastale stimano in misura ben più alta la percentuale degli oneri anzidetti (assicurativi, amministrativi, manutentivi, di vario genere) - era già stata in passato ridotta: fino al 1994, infatti, la deduzione complessiva massima ammessa (forfettaria e documentata) ammontava al 25% del canone.
Il nuovo provvedimento sopprime, come detto, la deduzione forfettaria del 15% e stabilisce che le imprese locatrici di immobili abitativi possano dedurre dal reddito costituito dal canone riscosso, esclusivamente l'importo - fino ad un massimo del 15% - delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione dei soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria.


La Confedilizia ha preso netta posizione contro il provvedimento (iniquo e gravatorio), segnalando al governo e al Parlamento che esso provocherà nuove tensioni sul mercato dei canoni, non essendo neppure pensabile che ogni anno le imprese locatrici eseguano lavori edilizi dell'importo percentuale richiesto dalla nuova normativa.
presidente Confedilizia*

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