«Lo statuto del Comune regola lelezione, contestualmente al consiglio comunale, di un prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale». È larticolo 12 della legge 142/80, dove al comma tre si avverte che «la carica di prosindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale». Lultimo prosindaco di Milano è stato lavvocato Giuseppe Zola: democristiano, Zola, ricoprì lincarico nellultima giunta di centrosinistra.
Successivamente, nella prima giunta Albertini, lex azzurra Ombretta Colli oltre alla delega ai Servizi sociali chiese di essere prosindaco: carica che, allora come oggi, non esiste nello statuto e nei regolamenti di funzionamento di Palazzo Marino. Quindi se Mattioli dovesse divenire prosindaco bisognerebbe modificare gli atti fondanti dellamministrazione comunale.Ma lo statuto di Palazzo Marino non lo prevede
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