Ma lo statuto di Palazzo Marino non lo prevede

Ma lo statuto di Palazzo Marino non lo prevede

«Lo statuto del Comune regola l’elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale». È l’articolo 12 della legge 142/80, dove al comma tre si avverte che «la carica di prosindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale». L’ultimo prosindaco di Milano è stato l’avvocato Giuseppe Zola: democristiano, Zola, ricoprì l’incarico nell’ultima giunta di centrosinistra.

Successivamente, nella prima giunta Albertini, l’ex azzurra Ombretta Colli oltre alla delega ai Servizi sociali chiese di essere prosindaco: carica che, allora come oggi, non esiste nello statuto e nei regolamenti di funzionamento di Palazzo Marino. Quindi se Mattioli dovesse divenire prosindaco bisognerebbe modificare gli atti fondanti dell’amministrazione comunale.

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