Non è così pacifico, come sembra di dedurre dalla copiosa giurisprudenza, che la variazione e/o formazione di Tabelle Millesimali debbano essere approvate dalla totalità dei partecipanti al Condominio così come legittimati passivi (cioè coloro che devono essere chiamati in una eventuale causa) siano tutti i condomini e non solo l'amministratore.
Esistono infatti due correnti di pensiero frutto di provvedimenti giurisprudenziali diversi ove quello «pro» totalità dei consensi è maggioritario e quello che si riferisce alle maggioranze assembleari che, oltreché minoritario, è recente.
Quest'ultimo orientamento tende ad accogliere soluzioni più attenuate rispetto al primo, pur non rinnegandolo, operando una fine quanto sostanziale diversificazione tra Tabelle Millesimali «negoziali», cioè quelle unite ad un regolamento contrattuale, vale a dire allegate al contratto di acquisto comprendendo anche quelle approvate successivamente da tutti i condomini, tra quelle aventi «natura deliberativa» perché approvate dall'assemblea condominiale a maggioranze.
Nel primo caso qualsivoglia modificazione e/o rifacimento deve seguire il principio della totalità, nel secondo quello delle maggioranze semplici ai sensi del secondo comma dell'art. 1136 del C.C.
Nanti tale interpretazione la Suprema Corte, con propria ordinanza n° 2568/2009, ha richiesto il pronunciamento delle Sezioni Unite, per così raggiungere un orientamento praticamente certo.
Gli orientamenti più frequenti e consolidati, cioè quelli che vogliono che la natura «convenzionale» o contrattuale delle T.M. comporti un vincolo per tutti i condomini, per cui qualsiasi fatto modificativo deve avvenire con il consenso unanime, non sono del tutto condivisi dalla Corte di Cassazione la quale ipotizza, in alcune sue decisioni, che le «tabelle» servono solo ad esprimere in termini aritmetici un rapporto di valore tra i diritti-doveri dei vari condomini, senza incidere su tali diritti, riducendosi così ad una «mera esigenza di accertamento concreto dei valori delle Unità Immobiliari, senza implicare profili volontaristici delle parti», per cui, l'approvazione, si limiterebbe alla verifica di un atto ricognitivo, escludendo incidenze sul diritto di proprietà del singolo ma solo aspetti economici. Tale impostazione porta a concludere che l'approvazione delle T.M. da parte dell'Assemblea potrebbe solo variare, anche se erroneamente, la misura delle obbligazioni che gravano a carico del Condominio, in relazione al suo diritto di proprietà, risolvibili tramite la revisione delle T.M. in forza dell'art. 69 disp. Att. Cod. civ..
Tali «innovativi principi» (peraltro sorti già con sentenze della fine degli anni '70), qui molto sinteticamente esposti, andrebbero ovviamente meglio approfonditi e contrapposti a quelli più consolidati (totalità dei consensi); essi hanno comunque dato lo spunto per rinviare ogni interpretazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Attendiamo con molto interesse questo pronunciamento; sarà quindi nostra premura riportarlo con immediatezza su queste pagine per dare - si spera - un'unica e definitiva interpretazione che noi speriamo essere quella più allargata, cioè Assembleare, per porre rimedio a situazioni di veto non equilibrata che costringono a percorrere, per farsi ragione, vie giudiziali lunghe e costose.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.