Antonella Aldrighetti
Il grido di esultanza che si è levato dalla «casa di vetro» allordinanza del Tar che ha ieri rigettato la sospensiva sul licenziamento dei vecchi manager delle aziende sanitarie, suona come una vittoria di Pirro. Ecco il perché. Accanto alla sconfitta dei direttori generali uscenti (Domenico Alessio, Benedetto Bultrini, Franco Condò, e Patrizio Valeri), che già lunedì ricorreranno al Consiglio di Stato, si pone il pronunciamento positivo al ricorso contro l«epurazione» presentato da Salvatore Ladaga, presidente dellAsap, lagenzia regionale per lo sviluppo della Pubblica amministrazione. Un ente dipendente a tutti gli effetti dalla Regione, e che quindi dovrebbe essere soggetto inequivocabilmente allo spoil system. Nemmeno per sogno. Se ieri il governatore Piero Marrazzo e la sua giunta hanno osannato senza mezzi termini la sentenza della III sezione del Tribunale amministrativo sui direttori Asl, definendola quasi un «beneficio sanante» rispetto alla campagna di stampa «denigratoria» sugli stipendi d'oro elargiti dallamministrazione ulivista, siamo curiosi di sapere come reagirà la sinistra dinanzi al pronunciamento, sempre di ieri, della I sezione dello stesso tribunale che ha bocciato lo spoil system. Non è peregrino nemmeno cercare di sciogliere il dilemma sullapplicabilità della norma. Fin dove arriva lautorità del famigerato articolo 55 dello statuto regionale? «La risposta è nella mancanza di motivazione per quanto concerne gli atti di revoca - spiegano Pierpaolo Pugliano e Federico Tedeschini legali di Salvatore Ladaga - lAsap dipende dalla regione Lazio ma è unassociazione di diritto privato: per questo la norma non è sostenibile».
Ma qual è il principio secondo cui una camera di consiglio boccia la sospensione del licenziamento mentre laltra la consente? «Le Asl e quindi pure le aziende ospedaliere - rispondono Francesco Castiello e Guido De Santis legali dei vecchi manager - secondo la III sezione del Tar devono qualificarsi come enti strumentali della Regione e da essa dipendenti, pertanto a esse si applica il disposto dellarticolo 55. Ma tale prerogativa va a cozzare con una sentenza definitiva e di merito del Tar della Toscana dove viene negata invece la dipendenza dallente locale. La camera del Lazio doveva essere ancora più accorta nel pronunciare il verdetto proprio perché dinanzi ad una misura cautelare provvisoria. Rimaniamo comunque fiduciosi nellesito della partita che si giocherà al Consiglio di Stato».
E lallusione al tavolo verde calza a pennello per quanto riguarda i commenti dellopposizione della Pisana. Chi gioca a carte lo sa: dopo due partite pari (presospensiva accolta, sospensiva rigettata) cè la cosiddetta «bella» che stabilisce chi ha vinto la disputa. È questo che ,vale per il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Augello: «Nel merito della faccenda - sostiene lex assessore al Bilancio - come sa la giunta Marazzo si deciderà in altre udienze. Tuttavia, non bisogna eludere quello che a mio avviso, rimane il problema di fondo: a prescindere dallo scontro giudiziario in atto sulla materia del ricorso, è indubbio che lo statuto non può essere applicato retroattivamente su contratti sottoscritti prima della sua approvazione senza un risarcimento a cui, per altro, fa riferimento anche la decisione odierna del Tar».
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