Il collegato alla Finanziaria 2006 (D.L. 30 settembre 2005 n° 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248), ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni (e delle partecipazioni), con diversi termini e modalità. Sorge pertanto la necessità di affrontare in maniera sistematica l'argomento, con particolare riguardo alla rivalutazione dei terreni, con riferimento alla norma citata e alle circolari interpretative (la n° 12/E e la n° 16/E del 2005).
Condizioni per l'applicazione della norma In base a tale norma, i terreni oggetto della rivalutazione sono i seguenti: terreni agricoli; terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; terreni lottizzati;terreni sui quali sono state costruite opere con la finalità di renderli edificabili.
I terreni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2005 e non essere stati venduti prima del 3 dicembre 2005, dalle seguenti tipologie di soggetti: persone fisich; enti non commerciali; società semplici.
I terreni non devono rientrare nell'esercizio di attività commerciali.
Per effettuare la rivalutazione, deve essere redatta e giurata una perizia di stima. La perizia di stima deve obbligatoriamente essere asseverata (giurata) prima della stipula dell'atto notarile di vendita del terreno a cui si riferisce.
La nuova norma è in vigore dal 3 dicembre 2005 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, n° 281 del 2 dicembre 2005).
Pertanto la perizia di stima non potrà rideterminare il costo di acquisto delle aree vendute prima del 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore della normativa.
Le perizie giurate di stima devono pertanto: riguardare terreni posseduti al 1 gennaio 2005; ancora in possesso della parte o, se venduti, non venduti prima del 3 dicembre 2005; essere effettuate e giurate entro il 30 giugno 2006 (data del primo versamento) da professionista abilitato.
I costi (documentati con fattura) sostenuti per la redazione della perizia giurata di stima, qualora effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza, in quanto costo inerente al bene. L'amministrazione finanziaria può chiedere al contribuente di presentare la perizia di stima che, pertanto, dovrà essere conservata.
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva i soggetti che intendono beneficiare della possibilità di rideterminazione del costo di acquisto del terreno devono versare una imposta sostitutiva del 4% del valore dei terreni di cui alla perizia, entro il 30 giugno 2006.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.