Ecco l’ordinanza con cui il giudice onorario di Bologna, Mariangela Gentile, ha ritenuto di non eseguire il decreto di espulsione del prefetto di Roma a carico del romeno Loyos Iszoika che sabato scorso ha violentato una 14enne a Roma.
Tribunale di Bologna
Prima Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale,
sentire le parti ed esaminati gli atti,
ritenuto che vada applicata alla fattispecie la normativa di cui al D.Lgs n. 30/07, come modificato dal D.Lgs. n. 32/08, essendo il signor Iszoika Loyos di nazionalità romena e pertanto comunitario;
«Per la questura è pericoloso»
ritenuto che oggetto immediato del presente giudizio di convalida è il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Viterbo in data 12.7.2008 con il quale viene messo in esecuzione a norma dell’art 2D, 11° comma del D. Lgs n. 30/07 il decreto prefettizio di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza;
ritenuto altresì dover procedere all’esame del provvedimento prefettizio con il quale il Prefetto di Roma in data 2.5.2008 ha disposto l’allontanamento immediato del cittadino comunitario, atto presupposto del successivo decreto del Questore di Viterbo emesso in data 12.7.2008;
rilevato che al senso dell’art. 20, 11° comma del D. Lgs. n. 30/07 l’allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore nelle modalità di cui all’art. 13, comma 5 bis del D. Lgs. n. 286/98 solo laddove esso sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato (nel caso di specie neppure invocati) o su motivi imperativi di pubblica sicurezza (richiamati dal decreto del Prefetto di Roma in data 2.5.2008);
Rilevato altresì che l’art. 20, 3° comma del lgs n. 30/07 ravvisa la sussistenza dei motivi imperativi di pubblica sicurezza allorché “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza“;
La decisione
Ritenuto che nel caso di specie esaminata la motivazioine del decreto prefettizio, non si ravvisano i presupposti che giustificano l’immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, considerato che:
A) Prima che il decreto prefettizio venisse emesso il cittadino straniero Iszoika Loyos ha dichiarato di essere entrato in Italia due anni e mezzo fa, non era mai stato destinatario di provvedimento di allontanamento.
B) I fatti non circostanziati ma solo genericamente indicati nel decreto prefettizio non appaiono sufficienti a integrare della minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica e tale da determinare l’ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza, anche la precisazione effettuata in sede di convalida da parte del rappresentante della Questura e relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 8.2.2008 “per uno dei reati di cui al decreto prefettizio“ non fornisce al giudicante l’indicazione di fatti circostanziati ed idonei a giustificare l’allontanamento immediato del cittadino rumeno per i motivi specificatamente prevista dal DLgs n.
Per questo motivo
NON CONVALIDA il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Viterbo in data 12/07/2008 nei confronti di Iszoika Loyos.
Bologna 15 luglio 2008 ore 17,00
Il Giudice onorario di Tribunale
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